ESTINZIONE ANTICIPATA CDQ: Irripetibili gli oneri “up-front”
Pubblicato il da Avv. Walter Giacomo Caturano - aggiornato il
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Nei contratti di finanziamento con delegazione di pagamento, rimborsabili con trattenuta diretta in busta paga, vanno distinte le spese denominate “recurring” da quelle cosiddette “up front”.
Soltanto le prime possono essere oggetto di restituzione al cliente, mentre le seconde riguardano “attività che si consumano” indipendentemente dalla durata del rapporto di finanziamento. La prima categoria riguarda i costi di esecuzione del piano di ammortamento ed in caso di estinzione anticipata dette spese non possono essere restituite per intero.
Il contratto che riporti tale distinzione è conforme al dettato di cui all’art. 117 TUB e peraltro neppure può ravvisarsi quello “squilibrio significativo” di cui all’art. 33 del D. Lgs. 206/2005.
Così si è pronunciato il Giudice di Pace di Salerno, in persona del dott. Alfonso Raimo, con sentenza n. 4374 del 6 agosto 2019, decidendo una “classica” controversia promossa da un cliente nei confronti di una banca, sul presupposto dell’omessa restituzione, all’atto dell’anticipata estinzione del contratto di finanziamento con delegazione di pagamento (“Cessione del Quinto”) di oneri soggetti a maturazione relativamente al periodo non goduto (nella fattispecie, commissioni finanziarie pari ad € 3.390,61 e premio assicurativo pari ad € 1.000,48).
Nel costituirsi in giudizio, la difesa della banca chiedeva, in via preliminare, dichiararsi la prescrizione decennale del diritto al rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi, con declaratoria di carenza di legittimazione passiva della convenuta relativamente al pagamento delle commissioni di intermediazione dell’agente — da considerarsi up-front e pertanto irripetibili — e degli oneri assicurativi; nel merito, chiedeva rigettarsi la domanda attorea, in quanto il contratto era stato stipulato ed estinto antecedentemente all’entrata in vigore del d.l. 141/2010 e della 1. 221/2012.
Il Giudice di Pace, accogliendo le argomentazioni difensive dell’Istituto convenuto, ha rigettato nel merito la domanda attorea, con l’affermazione dei principi riportati in epigrafe.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ESTINZIONE ANTICIPATA-CQS: LEGITTIMA LA CLAUSOLA DI MANCATO RIMBORSO
LA PATTUIZIONE NON È IN CONTRASTO CON L’ART. 125 SEXIES TUB SE MUNITA DI DOPPIA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE
Sentenza | Giudice di Pace di Barra, dott.ssa Antonella Giugliano | 09.05.2019 | n.3692
RIMBORSO ONERI: OVE IL FINANZIAMENTO SIA ESTINTO ANTICIPATAMENTE NON È PREVISTO PER I COSTI UP FRONT
SONO RELATIVI ALL’ATTIVITÀ PRELIMINARE DEL RAPPORTO EPRODROMICI ALLA CONCESSIONE DEL PRESTITO
Sentenza | Giudice di pace di Riva del Garda, Dott. Marcello Mancini | 12.06.2017 | n.35
RIMBORSO ONERI: SE IL CONTRATTO È STATO CONCLUSO ANTE 2010, NON SONO RIPETIBILI COSTI E COMMISSIONI
DIVERSAMENTE SI VIOLEREBBE IL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITÀ DELLE LEGGI
Sentenza | Giudice di Pace di Nola, dott.ssa Maria Cuomo | 08.11.2016 | n.4984