ESTINZIONE ANTICIPATA-CQS: LEGITTIMA LA CLAUSOLA DI MANCATO RIMBORSO
Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco - aggiornato il
PROCEDIMENTO PATROCINATO DA DE SIMONE LAW FIRM
In tema di estinzione anticipata di finanziamenti con cessione del quinto, deve ritenersi legittima la mancata corresponsione di rimborso al consumatore, laddove il contratto contenga la previsione di mancato rimborso con clausola munita di doppia sottoscrizione da parte del cliente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Siffatta pattuizione deve ritenersi legittima non essendo in contrasto con l’art. 125 sexies T.U.B.
Così si è pronunciato il Giudice di Pace di Barra, in persona della dott.ssa Antonella Giugliano, con sentenza n. 3692 del 9 maggio 2019.
Nella vicenda processuale de qua, un cliente-consumatore aveva convenuto in giudizio l’istituto di credito con il quale aveva stipulato nell’anno 2006 un contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio, poi estinto anticipatamente, lamentando che in sede di estinzione la Banca non avesse corrisposto alcun rimborso dei costi “non maturati”.
Il Giudice ha accolto le argomentazioni difensive dell’istituto convenuto, fondando la propria decisione sulla prevalenza della doppia sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 cc sui principi di cui all’art. 125 sexies TUB.
La previsione di mancato rimborso di somme in caso di estinzione anticipata del finanziamento, era stata contrattualizzata ed espressamente approvata dal cliente, al quale nessun importo poteva essere restituito.
Sicché il cliente è rimasto soccombente.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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