ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE: il provvedimento con cui si dispone la prosecuzione del giudizio va impugnato nelle forme dell’art. 617 cpc

Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE: il provvedimento con cui si dispone la prosecuzione del giudizio va impugnato nelle forme dell’art. 617 cpc

In tema di estinzione della procedura esecutiva, il processo di espropriazione immobiliare è di norma articolato in quattro fasi destinate a concludersi con un provvedimento non revocabile dal giudice che l’ha emesso e, una volta conclusa la fase subprocedimentale, l’opposizione avverso un vizio che si è verificato in una di tali fasi potrà essere proposta solo contro il provvedimento conclusivo della fase stessa, nel termine di cui all’art. 617 c.p.c..

Pertanto, se il provvedimento con cui è stata disposta la prosecuzione delle operazioni di vendita, invece di disporre l’estinzione del procedimento ex art. 631 bis c.p.c., non è stato impugnato dall’ opponente nelle forme di cui all’art. 617 c.p.c., avendo lo stesso proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. ben oltre il termine di cui all’art. 617 c.p.c., il suddetto provvedimento deve ritenersi a tutti gli effetti consolidato.

Questo il principio espresso dal Tribunale di Lecce, Giudice Anna Rita Pasca, con la sentenza n. 1080 del 12 aprile 2023, con la quale è stata rigettata l’opposizione presentata dal debitore che chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 631 bis c.p.c. per omesso versamento del fondo spese per la pubblicità da parte del creditore procedente, dal momento che tale circostanza non avrebbe consentito di procedere alla vendita fissata.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

ESTINZIONE ATIPICA PROCESSO ESECUTIVO: IL PROVVEDIMENTO VA IMPUGNATO CON L’OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI EX ART. 617 CPC

AVVERSO TALE PRONUNCIA È INAMMISSIBILE IL RECLAMO EX ART. 630 CPC

Sentenza | Tribunale di Vicenza, Pres. Rel. Colbacchini | 15.05.2023 | n.891

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/estinzione-atipica-processo-esecutivo-il-provvedimento-va-impugnato-con-lopposizione-agli-atti-esecutivi-ex-art-617-cpc

RECLAMO EX ART. 630 CPC: È IL RIMEDIO ESPERIBILE AVVERSO L’ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO

ANCHE QUANDO IL PROCESSO SIA STATO DICHIARATO ESTINTO PER ERRORE DI CALCOLO DEL TERMINE DI RIASSUNZIONE

Sentenza | Tribunale di Pistoia, Pres. Barbarisi – Rel. Latour | 02.05.2023 | n.335

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/reclamo-ex-art-630-cpc-e-il-rimedio-esperibile-avverso-lordinanza-di-estinzione-del-giudizio

ART. 630 CO. 3 CPC: IL RECLAMO È RIMEDIO ESPERIBILE AVVERSO L’ORDINANZA CHE DICHIARA L’ESTINZIONE DEL GIUDIZIO OVVERO RIGETTA L’ECCEZIONE AD ESSA RELATIVA

TALE MEZZO DI IMPUGNAZIONE NON È AMMISSIBILE QUANDO LA PRONUNCIA DIPENDA DALL’AUTONOMO RILIEVO D’UFFICIO DEL GIUDICE

Sentenza | Tribunale di Cosenza, Pres. Viteritti – Est. Familiari | 01.02.2023 | n.182

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/art-630-co-3-cpc-il-reclamo-e-rimedio-esperibile-avverso-lordinanza-che-dichiara-lestinzione-del-giudizio-ovvero-rigetta-leccezione-ad-essa-relativa?swcfpc=1

ORDINANZA ESTINZIONE EX ART. 557 CPC: IL RIMEDIO PER L’IMPUGNAZIONE È IL RECLAMO AL COLLEGIO EX ART. 630 CPC

INAMMISSIBILE L’OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI EX ART. 617 CPC

Sentenza | Corte di Appello di Roma, Pres. Lo Sinno – Rel. Santese | 14.03.2023 | n.1835

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ordinanza-estinzione-ex-art-557-cpc-il-rimedio-per-limpugnazione-e-il-reclamo-al-collegio-ex-art-630-cpc 

ART. 631 BIS CPC: LA OMESSA INDICAZIONE DEL TERMINE DI PUBBLICAZIONE SUL PVP VA FATTA VALERE AVVERSO L’ORDINANZA DI VENDITA E NON QUELLA DI ESTINZIONE

OCCORRE L’OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI EX ART. 617 CPC CONTRO IL PRIMO ATTO DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE

Sentenza | Corte di Appello di Roma, Pres. Lo Sinno – Rel. Izzo | 10.11.2022 | n.7134

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/art-631-bis-cpc-la-omessa-indicazione-del-termine-di-pubblicazione-sul-pvp-va-fatta-valere-avverso-lordinanza-di-vendita-e-non-quella-di-estinzione   

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