ESDEBITAZIONE: occorre valorizzare gli elementi di meritevolezza del comportamento del debitore
Pubblicato il da Avv. Brunella Caniglia - aggiornato il
In linea con il legislatore del Codice della Crisi d’Impresa, il quale ha eliminato tra i requisiti dell’esdebitazione quello oggettivo della soddisfazione almeno parziale dei debitori, introducendo altresì l’esdebitazione dell’incapiente, nonché con il “favor debitoris”, richiamato dalla giurisprudenza più recente, devono essere maggiormente valorizzati rispetto al passato, ai fini dell’accoglimento del ricorso ex art. 14 terdecies l. 3/2012, gli elementi di meritevolezza del comportamento del debitore.
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Vercelli, Giudice Claudia Gentili, con l’ordinanza del 6 luglio 2023.
Il Tribunale, nell’applicare il principio di diritto già menzionato, ha valorizzato la meritevolezza del comportamento della debitrice, la quale aveva azionato la tutela giurisdizionale chiedendo l’esdebitazione nella procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14 terdecies l. 3/2012.
Il Giudice ha rilevato che, nel caso di specie, la ricorrente aveva messo a diposizione l’intero patrimonio immobiliare nonché una quota del trattamento pensionistico, collaborando attivamente con la procedura che era stata chiusa in quattro anni e nove mesi, nonostante l’emergenza sanitaria Covid 19.
Valorizzando tali circostanze e non ravvisandosi elementi soggettivi ostativi richiesti dalla norma (avendo peraltro la debitrice regolarmente depositato le dichiarazioni dei redditi), pur a fronte del complessivo ingente ammontare dei crediti ammessi al passivo, il soddisfacimento parziale dei crediti privilegiati ed in particolare del creditore fondiario nella misura del 53%, il Tribunale ha ritenuto che tali dati fossero sufficienti ad integrare il requisito oggettivo per la concessione del beneficio.
Per tali motivi, il Tribunale ha dichiarato definitivamente inesigibili nei confronti della debitrice i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente, con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:
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