DIVERGENZA ISC: non ricorrono gli estremi della nullità ex art. 117 co. 6 TUB
Pubblicato il da Dott.ssa Rosajenny Franzese - aggiornato il
Qualora l’ISC indicato in contratto non corrisponda a quello effettivo non ricorrono gli estremi della nullità ex art. 117 co. 6 TUB sancita esclusivamente per i tassi, prezzi e condizioni economiche.
L’indicatore sintetico di costo (ISC), difatti, non costituisce un tasso di interesse, svolgendo esclusivamente una funzione informativa deputata a rendere noto ex ante al cliente il costo totale effettivo del finanziamento.
La nullità comminata dall’art. 125 bis co. 6 TUB, invero, trova applicazione unicamente per le fattispecie contrattuali di credito al consumo, laddove per i contratti stipulati con soggetti non consumatori detta difformità potrà essere reintegrata mediante il rimedio risarcitorio.
Questo il principio affermato nell’ordinanza n. 7539/2018 del 21.06.2018 resa dal Tribunale di Grosseto all’esito di un reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., proposto successivamente ad un’opposizione al precetto.
Nella fattispecie de qua i reclamanti, in sede di opposizione al precetto, chiedevano la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo sulla base di tre vizi riscontrabili nel contratto di finanziamento – stipulato in qualità di soggetti non consumatori – rappresentati da: a) una pretesa usurarietà per il TAEG che sarebbe scaturito in caso di estinzione anticipata; b) un’asserita usurarietà del tasso di mora; c) una difformità tra ISC dichiarato in contratto e TAEG applicato.
Il Collegio investito della questione ha rigettato il reclamo proposto, ritenendo inidonei i motivi addotti dai reclamanti ai fini della declaratoria di sospensione del precetto. In particolare i Giudici, dopo aver ribadito l’operatività del principio di effettività degli oneri eventuali (qual è la penale di estinzione anticipata), oltre all’irrilevanza degli interessi moratori ai fini dell’usurarietà, ha evidenziato che la divergenza tra ISC indicato in contratto e TAEG applicato non comporta alcuna nullità contrattuale.
L’assunto si fonda sulla funzione informativa ascritta all’ISC, la cui indicazione erronea, non comportando una maggiore onerosità del finanziamento, integra una mera rappresentazione falsata del costo complessivo.
Ciò, del resto, trova conforto nell’art. 125 bis co. 6 TUB, espressamente delimitato per la fattispecie contrattuale del credito al consumo e, dunque, inapplicabile al caso di specie.
Nell’indicata prospettiva, il Collegio ha rigettato le doglianze proposte dai reclamanti, non riconoscendo peraltro alcuna responsabilità risarcitoria della Banca, in considerazione sia della mancata richiesta da parte degli istanti sia alla luce dell’inidoneità della differenza rilevata ad incidere sulla decadenza dei debitori dal beneficio del termine.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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TALE INDICE NON DETERMINA ALCUNA CONDIZIONE ECONOMICA MA ASSOLVE AD UNA FUNZIONE MERAMENTE INFORMATIVA
Sentenza | Tribunale di Treviso, Giudice Lucio Munaro | 09.04.2018 | n.752
MUTUI: LA DIFFORMITÀ DELL’INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC) NON COMPORTA ALCUNA NULLITÀ EX ART. 117 TULB
E’ UNO STRUMENTO DI CARATTERE ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVO
Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio | 12.03.2018 |
DIVERGENZA ISC/TAEG: IRRILEVANTE AI FINI DELLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO
NON COSTITUISCE UN TASSO DI INTERESSE, MA SVOLGE SOLO UNA FUNZIONE INFORMATIVA
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Stefania Garrisi | 20.02.2018 |