DIVERGENZA ISC/TAEG: è irrilevante l’accertamento in ordine all’effettività dell’errore

Pubblicato il da Dott.ssa Fabrizia Abbate - aggiornato il

In ipotesi di errata determinazione dell’ISC è irrilevante l’accertamento in ordine all’effettività dell’errore in quanto l’ISC non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto ma assolve unicamente una funzione informativa, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo effettivo del finanziamento, perciò l’erronea indicazione dell’ISC/TAEG non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo, con la conseguenza che l’errata indicazione dell’ISC non può essere sanzionata con la nullità ex art. 117, 6° comma. Né è applicabile il settimo comma, che individua un tasso sostitutivo per l’ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi. Ne consegue che, esclusa in radice la nullità lamentata, diventa irrilevante l’accertamento in fatto circa l’esatta determinazione dell’ISC.

Siccome sul piano sistematico gli interessi moratori usurari sono ragionevolmente assimilabili a una penale manifestamente eccessiva, il rimedio coerente a livello dogmatico è la riduzione giudiziale della penale, ex art. 1384 cc, sino alla misura necessaria perché non venga superato il tasso soglia e non la declaratoria di nullità degli stessi.

La tesi della sommatoria condurrebbe ad esiti logicamente e giuridicamente inaccettabili, anche in considerazione del fatto che ritenendo che l’art. 1815, 2° comma cc sia applicabile agli interessi moratori, ne conseguirebbe la relativa nullità e non la riconduzione al tasso soglia, con l’illogica ed inammissibile conseguenza che in tal caso alla Banca non dovrebbero spettare non solo gli interessi di mora, ma neppure quelli corrispettivi inglobati della rata rimasta inadempiuta.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Treviso, Giudice Lucio Munaro con la sentenza n. 752 del 09.04.2018.

Nella fattispecie in disamina un mutuatario conveniva in giudizio la Banca lamentando l’usurarietà del contratto in conseguenza della sommatoria tra interessi convenzionali e di mora, chiedendo la declaratoria di gratuità del rapporto e dolendosi dell’applicazione di un ISC più elevato rispetto a quello convenzionalmente determinato.

Si costituiva in giudizio la Banca contestando le pretese attoree.

Il Tribunale ha preliminarmente chiarito, conformandosi a consolidata giurisprudenza di legittimità, che la pattuizione di interessi moratori superiori al tasso soglia non comporta l’applicazione dell’art. 1815.2 cc, che riguarda solo gli interessi corrispettivi, ciò in quanto le due tipologie di interessi presentano natura differente, perché gli uni riguardano il rapporto nel suo svolgimento fisiologico, mentre gli altri attengono alla fase patologica dell’inadempimento, con la conseguenza che siccome sul piano sistematico gli interessi moratori usurari sono ragionevolmente assimilabili a una penale manifestamente eccessiva, il rimedio coerente a livello dogmatico è la riduzione giudiziale della penale, ex art. 1384 cc, sino alla misura necessaria perché non venga superato il tasso soglia.

Ciò premesso, il Giudice ha rilevato che la tesi della sommatoria condurrebbe ad esiti logicamente e giuridicamente inaccettabili, anche ritenendo che l’art. 1815.2 cc sia applicabile agli interessi moratori – sicchè ne conseguirebbe la nullità e non la riconduzione al tasso soglia, come sopra prospettato.

A confutazione dell’ammissibilità della tesi del cumulo, specifica ulteriormente il Magistrato, milita poi un’ulteriore argomento di carattere pratico, ossia che alla scadenza della rata di rimborso, che ingloba una quota di interessi corrispettivi, questi ultimi vanno equiparati al capitale a tutti gli effetti, in quanto con il pagamento della rata scaduta la banca aveva maturato il diritto di acquisire al proprio patrimonio gli interessi corrispettivi; perciò, siccome gli interessi corrispettivi non rilevano più come tali, essendo divenuti capitale, non può dirsi che gli interessi moratori si sommino ai corrispettivi; al contrario, li sostituiscono.

Quanto alla doglianza relativa alla errata determinazione dell’ISC il Tribunale ha chiarito che, stante la natura meramente informativa del predetto indice, era irrilevante l’accertamento in ordine all’effettività dell’errore.

Sul punto il Giudicante ha specificato che l’ISC assolve unicamente una funzione informativa, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo effettivo del finanziamento e non individua alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, perciò l’erronea indicazione dell’ISC/TAEG non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo con la conseguenza che l’errata indicazione dell’ISC non può essere sanzionata con la nullità ex art. 117, 6 comma TUB.

Sulla scorta di tali rilievi, il Tribunale si è pronunciato per l’integrale rigetto della domanda, condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

MUTUI: LA DIFFORMITÀ DELL’INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC) NON COMPORTA ALCUNA NULLITÀ EX ART. 117 TULB

E’ UNO STRUMENTO DI CARATTERE ESCLUSIVAMENTE INFORMATIVO

Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio | 12.03.2018 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutui-la-difformita-dellindicatore-sintetico-di-costo-isc-non-comporta-alcuna-nullita-ex-art-117-tulb

CONTRATTO DI MUTUO IPOTECARIO: INAPPLICABILE LA DISCIPLINA CD. CONSUMERISTICA

IL DISALLINEAMENTO DELL’ISC NON COMPORTA LA NULLITÀ DELLA RELATIVA CLAUSOLA MA RILEVA SOLO AI FINI DELLA TRASPARENZA BANCARIA

Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile | 19.02.2018 | n.3632

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratto-di-mutuo-ipotecario-inapplicabile-la-disciplina-cd-consumeristica

DIVERGENZA ISC/TAEG: NON UN REQUISITO TASSATIVO E INDEFETTIBILE DEL REGOLAMENTO NEGOZIALE

È UNO STRUMENTO DI CARATTERE INFORMATIVO E NON UN TASSO PROPRIAMENTE INTESO

Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Anna Maria Drudi | 08.02.2018 | n.20123

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/divergenza-isctaeg-non-un-requisito-tassativo-e-indefettibile-del-regolamento-negoziale

USURA: IMPOSSIBILE ATTRIBUIRE RILEVANZA AGLI INTERESSI MORATORI

IN CASO DI TASSO ECCESSIVO, COME PER LE CLAUSOLE PENALI, OPERA LA RIDUZIONE GIUDIZIALE

Ordinanza | Tribunale di Roma, dott. Paolo Catallozzi | 07-05-2015

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-impossibile-attribuire-rilevanza-agli-interessi-moratori.html

 

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