DISCONOSCIMENTO FIRMA: va confermato se prodotto nuovamente l’originale della scrittura

Pubblicato il da Avv. Marco Filesi - aggiornato il

Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi

 Una volta intervenuto il disconoscimento della conformità all’originale della copia di un documento e della la propria sottoscrizione, ove la parte abbia dichiarato formalmente di volere avvalersi della scrittura, producendo l’originale del documento con richiesta di verificazione, la parte disconoscente deve prendere posizione sul documento, con lo svolgimento della necessaria attività difensiva.

In mancanza il documento è tacitamente riconosciuto ex art. 215 cpc.

Questi i principi come ricavabili dalla sentenza n. 6857 del 30 marzo 2019 del Tribunale di Roma, Giudice Maria Luparelli

Si opponeva il garante ad un decreto di pagamento con il quale il Tribunale di Roma gli aveva ingiunto il pagamento della somma derivante dalle obbligazioni assunte dal lessee (poi fallito), con la stipula di un contratto di locazione finanziaria.

L’attore disconosceva ex art. 214 c.p.c. la firma apposta ai documenti depositati in copia dalla società di leasing opposta, ponendo a fondamento della pretesa, prima fra tutti la lettera di fideiussione, nonché la conformità delle copie agli originali.

Il creditore depositava gli originali, proponendo istanza di verificazione.

Il debitore non compariva per cui il Giudice riteneva i documenti tacitamente riconosciuti.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

DISCONOSCIMENTO SOTTOSCRIZIONI: SPECIFICITÀ E DETERMINATEZZA SONO REQUISITI ESSENZIALI

Insufficienti espressioni di mero stile

Ordinanza | Tribunale di Velletri, Giudice Renato Buzi | 20.09.2018 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/disconoscimento-sottoscrizioni-specificita-determinatezza

DISCONOSCIMENTO DOCUMENTO: INAMMISSIBILE OVE NON ESPRESSO IN MODO FORMALE ED INEQUIVOCO

A fronte di contestazioni generiche, non si deve proporre istanza di verificazione

Sentenza | Tribunale di Avellino, Dott.ssa Ceccarelli Natalia | 22.03.2017 | n.573

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/disconoscimento-documento-inammissibile-ove-non-espresso-in-modo-formale-ed-inequivoco

DISCONOSCIMENTO DOCUMENTO EX ART. 2719 C.C.: SI PUÒ ACCERTARE CONFORMITÀ A ORIGINALE TRAMITE PRESUNZIONI

Il contratto di conto corrente disconosciuto genericamente è valido anche se manca la sottoscrizione della banca

Ordinanza | Tribunale di Napoli – dott. Massimiliano Sacchi | 25.01.2016 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/disconoscimento-documento-ex-art-2719-c-c-si-puo-accertare-conformita-a-originale-tramite-presunzioni.html

DISCONOSCIMENTO FOTOCOPIE: NECESSITA’ DI DICHIARAZIONI CHIARE E SPECIFICHE

Non sono ammissibili contestazioni generiche o onnicomprensive

Sentenza | Tribunale di Napoli – dott. Pietro Lupi | 19.07.2012 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/disconoscimento-fotocopie-necessita-di-dichiarazioni-chiare-e-specifiche.html

DISCONOSCIMENTO SOTTOSCRIZIONE PRODOTTA IN FOTOCOPIA

Onere di conferma della contestazione in caso di produzione dell’originale

Sentenza | Tribunale di Milano – Sezione sesta | 16.03.2011

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/disconoscimento-sottoscrizione-prodotta-in-fotocopia.html

 

 

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