DECADENZA FIDEIUSSIONE EX ART. 1957 CC: è sufficiente la richiesta di adempimento al garante
Pubblicato il da Avv. Guendalina Gais - aggiornato il
La presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all’art. 1957 c.c., la cui reviviscenza è la naturale conseguenza della nullità del patto di deroga, determinerebbe non già l’elusione del termine semestrale per agire nei confronti del debitore, ma soltanto il venir meno dell’obbligo di esperire, in quello stesso termine, un’azione giudiziale (come richiesto da tradizionale esegesi della norma), essendo sufficiente, per evitare la decadenza, anche una mera iniziativa stragiudiziale.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte d’Appello Milano, Pres. Rel. Bonaretti, con la sentenza n. 1062 del 30 marzo 2022.
Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON È NECESSARIA L’AZIONE GIUDIZIALE DELLA BANCA
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Aragno | 24.01.2023 | n.220
CIÒ VALE IN CASO DI IMPEGNO DEL FIDEIUSSORE A PAGARE “A SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA” E FA VENIR MENO L’ONERE DI AGIRE GIUDIZIALMENTE
Sentenza | Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro | 18.10.2022 | n.502
FIDEIUSSIONI OMNIBUS – ANTITRUST: LO IATO TEMPORALE RENDE LEGITTIMA LA DEROGA DEL 1957 CC
IL GARANTE DEVE DIMOSTRARE L’ESISTENZA DI UNA NUOVA INTESA ANTICONCORRENZIALE NEL 2018
Sentenza | Tribunale di Bari, Pres. Simone – Rel De Palma | 05.12.2022 | n.4501
OCCORRE UNA PROSSIMITÀ TEMPORALE DELLA PATTUIZIONE SUCCESSIVA AD ACCERTAMENTO ESISTENZA INTESA ANTICONCORRENZIALE.
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice dott. Giovanni Nappi | 22.11.2022 | n.417