CONCORDATO FALLIMENTARE CON TERZO ASSUNTORE: la tassazione del decreto di omologa

Pubblicato il da Avv. Paola Serpe

CONCORDATO FALLIMENTARE CON TERZO ASSUNTORE: la tassazione del decreto di omologa

Il decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi dell’art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli “atti di omologazione” contenuto nella lett. g) del detto articolo. In definitiva, al decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, va, pertanto, applicato il criterio di tassazione correlato all’art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, con l’applicazione, così, dell’imposta di registro in misura proporzionale sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, e con esclusione, dalla base imponibile, del contestuale accollo dei debiti collegato a detta cessione dei beni fallimentari.

Il concordato fallimentare costituisce modalità di chiusura del fallimento alternativa alla procedura fallimentare, con l’apertura di una fase sostitutiva della liquidazione fallimentare cui si correla la permanenza dei relativi organi, in relazione al perdurante interesse dei creditori alla conservazione del patrimonio del fallito, sino al buon esito del concordato medesimo.

Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sez. V civile, Pres. Stalla – Rel Paolitto con l’ordinanza n. 11925 del 6 maggio 2021.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

CONCORDATO FALLIMENTARE: LA VALUTAZIONE DI CONVENIENZA SPETTA AL CETO CREDITORIO 

IL TRIBUNALE DEVE ESSERE GARANTE DELLA TRASPARENZA DELLA PROCEDURA

Decreto | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Pres. Quaranta – Rel. Di Salvo | 26.02.2021 | n.3070

CONCORDATO FALLIMENTARE: LA DICHIARAZIONE DI DISSENSO INVIATA AL CURATORE A MEZZO PEC È INEFFICACE 

E’ VALIDA SOLO SE INDIRIZZATA ALLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE

Ordinanza | Cassazione Civile, sez. sesta, Pres. Ragonesi – Est. Cristiano | 12.12.2016 | n.25416

CONCORDATO FALLIMENTARE CON TERZO ASSUNTORE: la tassazione del decreto di omologa - Ex Parte Creditoris