CONCORDATO FALLIMENTARE: la dichiarazione di dissenso inviata al curatore a mezzo pec è inefficace
Pubblicato il da Avv. Viviana Villanova - aggiornato il
Come previsto dall’art. 125, comma 2, della L.F., non è validamente espressa la comunicazione di dissenso sulla proposta di concordato fallimentare, comunicata al curatore a mezzo pec e non alla cancelleria del Tribunale.
Questo, il principio espresso dalla Corte Suprema di Cassazione, sez. sesta, Pres. Ragonesi- Rel. Cristiano, nell’ordinanza n. 25416 del 12.12.2016.
Nel caso in esame, l’Ente di Riscossione proponeva ricorso straordinario per Cassazione avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Foggia che aveva accertato, sulla base dell’art. L.F., la mancata ricezione da parte della cancelleria competente di dichiarazioni di dissenso al concordato fallimentare proposto dalla società fallita.
La ricorrente censurava la decisione del Tribunale, deducendo la piena validità ed efficacia della dichiarazione di dissenso manifestata, in quanto inviata tempestivamente al Curatore fallimentare a mezzo pec, seppur depositata tardivamente in cancelleria.
Nella relazione preliminare, il relatore osservava che l’art. 125 L.F. prevede che l’eventuale manifestazione di dissenso espressa nei confronti di una proposta di concordato, debba pervenire in cancelleria e che, dunque, quest’ultima non possa ritenersi validamente espressa ove indirizzata al curatore.
La Corte, condividendo le conclusioni formulate dal relatore, rigettava il ricorso, nulla disponendo in merito alla liquidazione delle spese in favore delle parti intimate, in assenza di attività difensiva.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PRINCIPIO VALIDO ANCHE PER LA SOCIETÀ CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. Didone | 13.09.2016 | n.17946
IN TALE IPOTESI SI CONFIGURA NULLITÀ, SANABILE SE RAGGIUNTO LO SCOPO DI PORTARE L’ATTO A CONOSCENZA DEL DESTINATARIO
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. Lamorgese | 31.08.2016 | n.17444
OPPOSIZIONE STATO PASSIVO: VALIDA LA NOTIFICA EFFETTUATA ALLA PEC PERSONALE DEL CURATORE
SUSSISTE EQUIVALENZA TRA LA PEC DEL CURATORE E QUELLA DELLA PROCEDURA COMUNICATA AL REGISTRO IMPRESE
Decreto | Tribunale di Napoli, Sezione Fallimentare, Pres. Rel. Graziano | 12.11.2015 | n.13712