RIMBORSO ONERI: non è vessatoria la clausola che esclude il diritto al rimborso
Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco - aggiornato il
Non sono rimborsabili i costi sostenuti dal cliente in caso di estinzione anticipata del finanziamento, laddove la clausola di esclusione del diritto al rimborso sia stata sottoscritta dal cliente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c. c..
La pattuizione non è da considerarsi vessatoria in quanto non può ascriversi nell’alveo di alcuna delle ipotesi oggetto della specifica previsione di cui all’articolo 36 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che ha introdotto la c.d. “nullità di protezione”.
Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Alcamo, Dott. Paolo Tesoriere, con la sentenza n. 218 del 20.08.2018.
Nella fattispecie in esame un mutuatario conveniva in giudizio una società finanziaria, con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo, rimborsabile mediante conferimento di mandato irrevocabile a trattenere n. 120 quote della retribuzione mensile, estinto anticipatamente allo scadere della sessantunesima quota; al fine di ottenere il rimborso delle commissioni finanziarie ed accessorie versate all’atto dell’erogazione del contratto e calcolate sull’intero importo finanziato.
Si costituiva in giudizio la società finanziaria, la quale eccepiva che il diritto al rimborso, in caso di estinzione anticipata del prestito era stato escluso con espressa clausola contrattuale approvata per iscritto dal cliente con doppia sottoscrizione conformemente agli artt. 1341 e 1342 c.c, pertanto, chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Con successiva memoria depositata ai sensi dell’art 320, comma 4, c.p.c., l’attore, in replica alle eccezioni della società convenuta, deduceva che la pattuizione invocata dalla convenuta era sussumibile nel paradigma delle clausole vessatorie e che la doppia sottoscrizione risultava carente dei necessari requisiti di specificità.
Il Giudice ha rilevato la liceità e non vessatorietà della clausola di esclusione del diritto al rimborso, specificando che la stessa non è riconducibile ad una delle ipotesi previste dalla disciplina consumeristica, e nemmeno annoverabile tra quelle comprese nell’elenco previsto dall’art. 36 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che escludono o limitano la responsabilità del professionista in caso di morte o di danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da una omissione del professionista nonché l’esclusione o la limitazione delle azioni del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista.
Infine, il Giudicante ha ritenuto la clausola in commento non contrastante con l’art. 125 sexies T.U.B., in quanto il consumatore aveva avuto modo di conoscerla in sede di stipulazione del contratto, posto che era stata debitamente sottoscritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c. c..
Per questi motivi il Giudice di Pace ha rigettato la domanda, compensando le spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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Sentenza | Giudice di pace di Potenza, Avv Antonia Maria Brunetti | 27.09.2017 | n.387
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Sentenza | Giudice di Pace di Buccino, dott.ssa Rosaria Rita Izzi | 14.08.2017 | n.497