CMS: è valida qualora sia prevista con specifica indicazione in contratto

Pubblicato il da Avv. Paola Serpe - aggiornato il

CMS: è valida qualora sia prevista con specifica indicazione in contratto

Qualora nel contratto sia prevista una commissione di massimo scoperto, non può parlarsi di nullità per difetto di causa della clausola stessa, ciò in quanto la funzione della commissione di massimo scoperto della tipologia in esame è la stessa funzione degli interessi c.d. corrispettivi di cui all’art. 1282 c.c., ossia quegli interessi che vanno a remunerare la disponibilità di una somma di denaro; contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, nel caso di specie la CMS è stata pattuita con specifica indicazione in contratto.

Questo il principio ribadito dal Tribunale di Rimini, Giudice Maria Carla Corvetta nella sentenza n. 929 del 19.10.2021.

Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

USURA: legittima la cms per la sua funzione remunerativa

Il saldo del conto rielaborato non deve essere depurato della c.m.s. entro fido e della capitalizzazione trimestrale della c.m.s. oltre fido

Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Vincenzo Carnì | 05.09.2020 | n.593

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-legittima-la-cms-per-la-sua-funzione-remunerativa

USURA: la cms si ritiene individuata in misura specifica se contenuta nel contratto di conto corrente

La validità della cms e la validità del tasso pattuito in un mutuo con piano di ammortamento alla francese

Sentenza | Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro | 09.06.2020 | n.245

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-legittima-la-cms-per-la-sua-funzione-remunerativa

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