USURA: legittima la cms per la sua funzione remunerativa
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Procedimento patrocinato dall’Avv. Francesco Accardi e dal ctp dott.ssa Silvana Mascellaro dello Studio Mascellaro Fanelli, autrice del commento
È legittima la commissione di massimo scoperto giacchè anche prima della riforma attuata con il D.L. n. 185/2008 e con la legge di conversione n. 2/2009, la previsione della c.m.s. trovava giustificazione nella funzione remunerativa dell’obbligo della banca di tenere a disposizione del correntista una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Trapani, Giudice Vincenzo Carnì, che, con la sentenza n. 593 del 9 settembre 2020, in un giudizio di restituzione degli indebiti bancari in un rapporto di conto corrente, ha affermato precisi profili particolarmente interessanti in materia di legittimità della cms e degli interessi anatocistici ad essa relativi, illegittimità del metodo di ammortamento alla francese, nullità del mutuo per mancanza di causa e/o di oggetto per presunta erogazione del mutuo al solo scopo di ripianare l’esposizione debitoria presentata dal conto corrente e nullità della fideiussione rilasciata.
La sentenza ammette la legittimità della c.m.s. giacchè “anche prima della riforma attuata con il D.L. n. 185/2008 e con la legge di conversione n. 2/2009, la previsione della c.m.s. trovava giustificazione nella funzione remunerativa dell’obbligo della banca di tenere a disposizione del correntista una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (cfr. in motivazione Cass. n. 870/2006 e Cass. n. 11772/2002)”. Il magistrato siciliano dispone inoltre che il saldo del conto rielaborato, “non deve essere depurato della c.m.s. entro fido e della capitalizzazione trimestrale della c.m.s. oltre fido”.
Altro punto di rilievo della sentenza è la dichiarazione di legittimità di un mutuo erogato anche se accordato al fine di ripianare le passività maturate sul conto corrente del mutuatario. Viene riconosciuto esplicitamente che l’ordinamento ammette tale causa come “causa concreta dell’operazione di finanziamento” e che “nulla esclude che la provvista di un’operazione di finanziamento possa servire a ripianare un debito che il mutuatario ha contratto nell’ambito di un distinto rapporto con il mutuante o, eventualmente, con un terzo”.
Un elemento di riguardo della sentenza è la chiara affermazione che la presunta illegittimità del metodo di ammortamento c.d. alla francese, deve senz’altro escludersi che lo stesso possa generare un fenomeno anatocistico, configurabile solo quando gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungono al capitale, andando così a comporre la base di calcolo ovvero il capitale produttivo degli interessi nel periodo successivo. Al contrario, nel mutuo c.d. “alla francese”, gli interessi delle singole rate di ammortamento sono calcolati solo sul capitale residuo e non sul capitale comprensivo di interessi e ciò esclude ogni anatocismo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: la cms si ritiene individuata in misura specifica se contenuta nel contratto di conto corrente
La validità della cms e la validità del tasso pattuito in un mutuo con piano di ammortamento alla francese
Sentenza | Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro | 09.06.2020 | n.245
USURA: la CMS rientra nel calcolo del TEGM solo dal 2010
Tale voce ha la funzione di remunerazione accordata per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista
Sentenza | Tribunale di Cosenza, Giudice Carmen Misasi | 14.01.2020 | n.79