CHIUSURA ANTICIPATA PROCESSO ESECUTIVO: è inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c.

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CHIUSURA ANTICIPATA PROCESSO ESECUTIVO: è inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c.

È inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare il provvedimento di chiusura anticipata (cd. “estinzione atipica”) del processo esecutivo, il quale è assoggettato esclusivamente al rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l’impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell’atto al collegio (anziché al giudice dell’esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell’opposizione ex art. 617 c.p.c..

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel Fanticini, con l’ordinanza n. 11241 del 6 aprile 2022.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI: L’ORDINANZA CHE DEFINISCE IL PROCEDIMENTO SOMMARIO NON È IMPUGNABILE IN CASSAZIONE

NON È AMMISSIBILE IL RICORSO STRAORDINARIO IN QUANTO IL PROVVEDIMENTO È PRIVO DEL CARATTERE DI DEFINITIVITÀ

Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scoditti – Rel. Rossetti | 03.08.2022 | n.24037

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-atti-esecutivi-lordinanza-che-definisce-il-procedimento-sommario-non-e-impugnabile-in-cassazione?swcfpc=1

OFFERENTE ESCLUSO: PUÒ PROPORRE OPPOSIZIONE EX ART. 617 CPC CONTRO INAMMISSIBILITÀ OFFERTA PER VIZI FORMALI

L’AGGIUDICATARIO INADEMPIENTE (FIGLIA ESECUTATO) PUÒ CONCORRE AD UN NUOVO ESPERIMENTO DI VENDITA

Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Rossi | 26.07.2022 | n.23338

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/offerente-escluso-puo-proporre-opposizione-ex-art-617-cpc-contro-inammissibilita-offerta-per-vizi-formali?swcfpc=1

PRECETTO MUTUO FONDIARIO: IL CREDITORE NON È OBBLIGATO AD INDICARE L’APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA

NON SI APPLICA ANALOGICAMENTE L’ART. 654 CPC, CO. 2 STANTE L’ESENZIONE ART. 41, CO 1 TUB

Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Fanticini | 06.04.2022 | n.11242

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/precetto-mutuo-fondiario-il-creditore-non-e-obbligato-ad-indicare-lapposizione-della-formula-esecutiva?swcfpc=1

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