PRECETTO MUTUO FONDIARIO: il creditore non è obbligato ad indicare l’apposizione della formula esecutiva

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PRECETTO MUTUO FONDIARIO: il creditore non è obbligato ad indicare l’apposizione della formula esecutiva

Il precetto fondato su titolo esecutivo costituito da mutuo fondiario non deve necessariamente indicare l’apposizione della formula esecutiva sull’atto, né la data di esecuzione di detta formalità, non trovando applicazione – nemmeno in via analogica – il disposto dell’art. 654, comma 2, c.p.c.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Fanticini, con l’ordinanza n. 11242 del 6 aprile 2022.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI: L’ORDINANZA CHE DEFINISCE IL PROCEDIMENTO SOMMARIO NON È IMPUGNABILE IN CASSAZIONE

NON È AMMISSIBILE IL RICORSO STRAORDINARIO IN QUANTO IL PROVVEDIMENTO È PRIVO DEL CARATTERE DI DEFINITIVITÀ

Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scoditti – Rel. Rossetti | 03.08.2022 | n.24037

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/opposizione-atti-esecutivi-lordinanza-che-definisce-il-procedimento-sommario-non-e-impugnabile-in-cassazione?swcfpc=1

OFFERENTE ESCLUSO: PUÒ PROPORRE OPPOSIZIONE EX ART. 617 CPC CONTRO INAMMISSIBILITÀ OFFERTA PER VIZI FORMALI

L’AGGIUDICATARIO INADEMPIENTE (FIGLIA ESECUTATO) PUÒ CONCORRE AD UN NUOVO ESPERIMENTO DI VENDITA

Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Rossi | 26.07.2022 | n.23338

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/offerente-escluso-puo-proporre-opposizione-ex-art-617-cpc-contro-inammissibilita-offerta-per-vizi-formali?swcfpc=1

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