CESSIONE IN BLOCCO PER SCISSIONE PARZIALE: carenza di legittimazione attiva per mancata prova trasferimento del diritto di credito
Pubblicato il da Avv. Paola Serpe
In caso di cessione in blocco ex art. 58 per scissione parziale, la mancata indicazione del credito ceduto (mutuo fondiario) nell’atto notarile di scissione, comporta la carenza di legittimazione attiva per mancanza della prova trasferimento del diritto di credito.
Così è espresso il Tribunale di Napoli Nord, Pres. Petruzziello – Rel. De Vivo, con il decreto n. 2612 del 13 giugno 2022 in un giudizio di opposizione ex art. 98 lf.
In particolare, il collegio ha riconosciuto la carenza di attivazione attiva del creditore in quanto nell’“atto di scissione parziale a favore di società preesistente” non risulta alcuna menzione del codice del contratto di mutuo fondiario indicato dall’opponente, essendo privo dell’elenco di codici relativi ai crediti trasferiti.
Per tale ragione il Tribunale ha rigettato l’opposizione ex art. 98 lf con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TALE CARENZA È RILEVABILE D’UFFICIO DAL GIUDICE IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO
Sentenza | Tribunale di Reggio Calabria, Giudice Francesca Rosaria Plutino | 02.11.2022 | n.1224
EX ART. 58 TUB NON SUSSISTE SUCCESSIONE NEGLI OBBLIGHI RISARCITORI DA INADEMPIMENTO DELLA CEDENTE BANCA
Sentenza | Corte d’Appello di Campobasso, Pres. d’Errico – Rel. Maresca | 14.11.2022 | n.272
CESSIONE IN BLOCCO: SUSSISTE LEGITTIMAZIONE ATTIVA OVE VENGA PRODOTTO CONTRATTO CON ALLEGATO ELENCO
LA PUBBLICAZIONE DELLA NOTIZIA EX ART. 58 TUB HA LA FUNZIONE DI ESONERARE DALLA NOTIFICA EX ART. 1264 C.C.
Ordinanza | Tribunale di Vasto, Pres. Izzi – Rel Pasquale | 08.11.2022 | n.4370