CESSIONE EX ART. 58 TUB: il cessionario non è legittimato passivamente per domanda di ripetizione indebito
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Il cessionario del credito in blocco ex art. 58 TUB non è legittimato passivamente in riferimento alla domanda di ripetizione dell’indebito relativamente al credito vantato dal correntista in relazione a un contratto di conto corrente stipulato dalla cedente il credito.
La notizia dell’avvenuta cessione notificata mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, produce ex lege, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti di cui all’art. 1264 c.c.
Dalla data della pubblicazione, quindi, la cessione si intende notificata ai debitori e, in virtù del contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco”, la società cessionaria acquista dalla società cedente (banca) la titolarità di tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni e quant’altro) derivanti dal contratto di finanziamento ceduto e succede, a titolo particolare, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già in capo alla cedente.
Ne consegue che, come nell’ipotesi in commento, oggetto dell’operazione di cartolarizzazione è il diritto di credito derivante dai contratti di conto corrente stipulati dalla Banca convenuta con l’odierno attore e non anche gli stessi contratti.
L’eccezione di difetto di legittimazione passiva sostanziale deve ritenersi rilevabile d’ufficio dal giudice, in ogni stato e grado del giudizio, ove risultante dagli atti di causa.
Sarà opponibile alla cessionaria l’accertamento del saldo del conto corrente.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Reggio Calabria, Giudice Francesca Rosaria Plutino nella sentenza n. 1224 del 2 novembre 2022.