CESSIONE IN BLOCCO: non può rientrarvi il credito mancante di uno dei requisiti previsti per il suo perfezionamento

Pubblicato il da Avv. Guendalina Gais

CESSIONE IN BLOCCO: non può rientrarvi il credito mancante di uno dei requisiti previsti per il suo perfezionamento

In materia di cessione in blocco, quando per il credito opposto non si verifica il perfezionamento della cessione per carenza di uno dei requisiti individuati dalla cessione medesima, il credito stesso non può considerarsi rientrante tra quelli oggetto di cessione e dunque deve essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell’opposta e il decreto ingiuntivo revocato.

Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Maria Gabriella Zimbo, con sentenza n. 11557 del 20 luglio 2023, che ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo ritenendo fondata l’eccezione relativa alla mancanza di legittimazione attiva dell’opposta.

Nello specifico la cessione poteva dirsi perfezionata nel caso in cui per il recupero dei crediti oggetto di cessione fosse stato presentato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei relativi debitori ceduti e nessuno dei predetti e/o relativi garanti avesse presentato opposizione al decreto ingiuntivo in data pari od anteriore alla data di cessione.

Dall’esame dei documenti versati in atti, invece, il Tribunale ha rilevato che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato presentato in data posteriore rispetto a quella individuata dalla cessione ai fini del suo perfezionamento.

Ne è conseguito, allora, che il credito opposto non rientrasse tra quelli oggetto di cessione in blocco poiché, alla data del perfezionamento della cessione, tale credito era carente di uno dei requisiti individuati dalla cessione medesima ovvero la legittimazione attiva del ricorrente, poiché per il credito vantato non era stato instaurato il relativo contenzioso.

L’opposizione, pertanto, è stata accolta, il decreto ingiuntivo revocato con condanna di parte opposta alle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

CESSIONE CREDITI IN BLOCCO: LA PUBBLICAZIONE SU G.U. È SOLTANTO UN ADEMPIMENTO PUBBLICITARIO

LA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO PUÒ ESSERE FORNITA CON QUALUNQUE MEZZO
Ordinanza | Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Tinessa | 17.10.2022 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-crediti-in-blocco-la-pubblicazione-su-g-u-e-soltanto-un-adempimento-pubblicitario

CESSIONE IN BLOCCO EX ART. 58 D. LGS. 385/1993: IL SUCCESSORE HA L’ONERE DI FORNIRE LA PROVA DOCUMENTALE DELLA PROPRIA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE

SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Frosinone, Giudice Federica Cellitti | 30.06.2023 | n.722

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-in-blocco-ex-art-58-d-lgs-385-1993-il-successore-ha-lonere-di-fornire-la-prova-documentale-della-propria-legittimazione-sostanziale

CESSIONE IN BLOCCO: LA “DICHIARAZIONE DI CESSIONE” DEVE ESSERE DEPOSITATA DAL CREDITORE, AL PIÙ TARDI, CON LA SECONDA MEMORIA EX ART. 183 COMMA 6° CPC

ESSA È VOLTA A PROVARE UN ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA DOMANDA, OSSIA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Luciano Arcudi | 07.07.2023 | n.886

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-in-blocco-la-dichiarazione-di-cessione-deve-essere-depositata-dal-creditore-al-piu-tardi-con-la-seconda-memoria-ex-art-183-comma-6-cpc?swcfpc=1

CESSIONI EX ART. 58 TUB: IL CONTENUTO PUBBLICATO IN GAZZETTA DEVE DETERMINARE SPECIFICAMENTE I CREDITI INCLUSI O ESCLUSI DALLA CESSIONE EX ART. 1346 CC

IL CESSIONARIO DEVE FORNIRE LA PROVA DOCUMENTALE DELLA PROPRIA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE, SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA
Sentenza | Tribunale di Prato, Giudice Michele Sirgiovanni | 24.07.2023 | n.490

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessioni-ex-art-58-tub-il-contenuto-pubblicato-in-gazzetta-deve-determinare-specificamente-i-crediti-inclusi-o-esclusi-dalla-cessione-ex-art-1346-cc

CESSIONE EX ART. 58 TUB: IL CONTRATTO È LA PROVA CHE IL CREDITO È STATO EFFETTIVAMENTE E INEQUIVOCABILMENTE CARTOLARIZZATO

IN MANCANZA, OCCORRE DIMOSTRARE CHE IL SINGOLO CREDITO CEDUTO INTEGRA TUTTI I REQUISITI E RIENTRA IN TUTTI I CRITERI INDICATI NELL’ESTRATTO DI CESSIONE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Tribunale di Ravenna, Giudice Alessia Vicini | 19.07.2023 | n.468

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-ex-art-58-tub-il-contratto-e-la-prova-che-il-credito-e-stato-effettivamente-e-inequivocabilmente-cartolarizzato  

CESSIONE IN BLOCCO: IL MANCATO PERFEZIONAMENTO DI UNO DEI REQUISITI DELLA CESSIONE, FA VENIRE MENO LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CESSIONARIO

IN TAL CASO IL CREDITO NON RIENTRA TRA QUELLI OGGETTO DI CESSIONE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Maria Gabriella Zimpo | 20.07.2023 | n.11557

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-in-blocco-il-mancato-perfezionamento-di-uno-dei-requisiti-della-cessione-fa-venire-meno-la-legittimazione-attiva-del-cessionario

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