CESSIONE IN BLOCCO: l’onere della prova dell’operazione è assolto anche per mezzo della condotta non contestativa della controparte

Pubblicato il da Avv. Paola Serpe

CESSIONE IN BLOCCO: l’onere della prova dell’operazione è assolto anche per mezzo della condotta non contestativa della controparte

L’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, fornendo la prova della propria legittimazione sostanziale, è assolto anche per mezzo della condotta non contestativa della controparte. Per giurisprudenza della Suprema Corte, l’onere della prova è, infatti, adempiuto a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n. 4116/16).

In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ai fini della titolarità del credito in capo al cessionario, è sufficiente la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, “allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31118/2017).

Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Milano, Pres. Rel. Raineri, con la sentenza n. 2538 del 9 agosto 2023.

I fideiussori proponevano appello avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione dai medesimi formulata contro il decreto ingiuntivo emesso a loro danno, deducendo in particolare l’omessa applicazione e violazione dell’art. 58 T.U.B., in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. – difetto di legittimazione attiva.

Parte appellante eccepiva, nello specifico, la carenza di legittimazione attiva della società costituitasi nel primo e nel secondo grado di giudizio quale cessionaria dall’originaria banca creditrice (in favore della quale era stato rilasciato il D.I. opposto). Secondo l’appellante, invero, la mera produzione da parte della cessionaria dell’avviso di cessione del credito pubblicato in Gazzetta Ufficiale secondo le modalità definite dal combinato disposto degli artt. 1 e 4, L. 130/99 e dell’art. 58 D.lgs. n. 385/1993, non sarebbe stato sufficiente a dimostrare la sua qualità di cessionaria in relazione al credito oggetto della controversia.

La Corte di Appello milanese ha evidenziato che la difesa di parte opponente non aveva mai contestato nel corso del giudizio di primo grado la legittimazione della cessionaria; la relativa eccezione era stata sollevata per la prima volta in sede di atto di citazione in appello e, quindi, tardivamente, avendo gli opponenti già implicitamente riconosciuto la legittimazione attiva di controparte.

Inoltre, alla luce del principio che in tema di cessione in blocco regolamenta l’onere della prova, la cessionaria aveva prodotto l’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il quale specificava che rientravano nella cessione “tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari a sofferenza iscritti tra il 1° gennaio 1970 e il 31 dicembre 2017” dalla banca cedente.

Pertanto, risultava idoneamente provata la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria.

L’appello, quindi, è stato rigettato e la sentenza integralmente confermata, con condanna alle spese di lite da parte degli appellanti.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

CESSIONE CREDITI IN BLOCCO: LA PUBBLICAZIONE SU G.U. È SOLTANTO UN ADEMPIMENTO PUBBLICITARIO

LA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO PUÒ ESSERE FORNITA CON QUALUNQUE MEZZO

Ordinanza | Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Tinessa | 17.10.2022 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-crediti-in-blocco-la-pubblicazione-su-g-u-e-soltanto-un-adempimento-pubblicitario

CESSIONE IN BLOCCO EX ART. 58 D. LGS. 385/1993: IL SUCCESSORE HA L’ONERE DI FORNIRE LA PROVA DOCUMENTALE DELLA PROPRIA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE

SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA

Sentenza | Tribunale di Frosinone, Giudice Federica Cellitti | 30.06.2023 | n.722

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-in-blocco-ex-art-58-d-lgs-385-1993-il-successore-ha-lonere-di-fornire-la-prova-documentale-della-propria-legittimazione-sostanziale

CESSIONE IN BLOCCO: LA “DICHIARAZIONE DI CESSIONE” DEVE ESSERE DEPOSITATA DAL CREDITORE, AL PIÙ TARDI, CON LA SECONDA MEMORIA EX ART. 183 COMMA 6° CPC

ESSA È VOLTA A PROVARE UN ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA DOMANDA, OSSIA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO

Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Luciano Arcudi | 07.07.2023 | n.886

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-in-blocco-la-dichiarazione-di-cessione-deve-essere-depositata-dal-creditore-al-piu-tardi-con-la-seconda-memoria-ex-art-183-comma-6-cpc?swcfpc=1

CESSIONI EX ART. 58 TUB: IL CONTENUTO PUBBLICATO IN GAZZETTA DEVE DETERMINARE SPECIFICAMENTE I CREDITI INCLUSI O ESCLUSI DALLA CESSIONE EX ART. 1346 CC

IL CESSIONARIO DEVE FORNIRE LA PROVA DOCUMENTALE DELLA PROPRIA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE, SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA

Sentenza | Tribunale di Prato, Giudice Michele Sirgiovanni | 24.07.2023 | n.490

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessioni-ex-art-58-tub-il-contenuto-pubblicato-in-gazzetta-deve-determinare-specificamente-i-crediti-inclusi-o-esclusi-dalla-cessione-ex-art-1346-cc

CESSIONE EX ART. 58 TUB: IL CONTRATTO È LA PROVA CHE IL CREDITO È STATO EFFETTIVAMENTE E INEQUIVOCABILMENTE CARTOLARIZZATO

IN MANCANZA, OCCORRE DIMOSTRARE CHE IL SINGOLO CREDITO CEDUTO INTEGRA TUTTI I REQUISITI E RIENTRA IN TUTTI I CRITERI INDICATI NELL’ESTRATTO DI CESSIONE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

Sentenza | Tribunale di Ravenna, Giudice Alessia Vicini | 19.07.2023 | n.468

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-ex-art-58-tub-il-contratto-e-la-prova-che-il-credito-e-stato-effettivamente-e-inequivocabilmente-cartolarizzato    

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