CESSIONE IN BLOCCO: la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla G. U. recante indicazione per categorie dei rapporti ceduti è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito

Pubblicato il da Avv. Paola Serpe

CESSIONE IN BLOCCO: la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla G. U. recante indicazione per categorie dei rapporti ceduti è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito

In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell’idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Rubino – Rel. Valle, con la sentenza n. 15714 del 5 giugno 2023.

Accadeva che il creditore conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi il fideiussore, con riferimento a un rapporto di conto corrente originariamente acceso con un istituto di credito in favore del debitore garantito, per sentire dichiarare la nullità e l’inefficacia ai sensi dell’art. 1414 c.c., o, in subordine l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di vendita di un appartamento per civile abitazione ad un terzo.

Il Tribunale di Brindisi, nel contraddittorio delle parti, rigettava la domanda. La sentenza era impugnata dal creditore.

La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza accoglieva l’appello proposto e per l’effetto dichiarava l’inefficacia nei confronti dell’appellante dell’atto di compravendita dell’immobile.

Il fideiussore ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, con atto affidato a due motivi.

Il primo motivo si incentrava sulla ritenuta adeguatezza, da parte della sola Corte d’appello, della documentazione depositata in primo e secondo grado dal creditore a comprovare che il credito della banca nei confronti del fideiussore era stato oggetto di cessione.

La Suprema Corte riteneva tale motivo infondato, affermando che in  caso di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti  è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.

La Corte rigettava il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista.

In senso difforme:

CESSIONE EX ART. 58 TUB: NON È OPPONIBILE AL DEBITORE CEDUTO CON LA SOLA PRODUZIONE DELL’AVVISO EX ART. 58 TUB IN GAZZETTA UFFICIALE

TALE PUBBLICAZIONE NON COSTITUISCE PROVA DELL’AVVENUTO TRASFERIMENTO DEI CREDITI

Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Sestini – Rel. Tassone | 06.02.2024 | n.3405

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-ex-art-58-tub-non-e-opponibile-al-debitore-ceduto-con-la-sola-produzione-dellavviso-ex-art-58-tub-in-gazzetta-ufficiale

In senso conforme:

CESSIONE IN BLOCCO: IL MANCATO PERFEZIONAMENTO DI UNO DEI REQUISITI DELLA CESSIONE, FA VENIRE MENO LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CESSIONARIO

IN TAL CASO IL CREDITO NON RIENTRA TRA QUELLI OGGETTO DI CESSIONE

Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Maria Gabriella Zimpo | 20.07.2023 | n.11557

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-in-blocco-il-mancato-perfezionamento-di-uno-dei-requisiti-della-cessione-fa-venire-meno-la-legittimazione-attiva-del-cessionario

CESSIONE CREDITI IN BLOCCO: LA PUBBLICAZIONE SU G.U. È SOLTANTO UN ADEMPIMENTO PUBBLICITARIO

LA PROVA DELLA TITOLARITÀ DEL CREDITO PUÒ ESSERE FORNITA CON QUALUNQUE MEZZO

Ordinanza | Tribunale di Latina, Pres. De Cinti – Rel. Tinessa | 17.10.2022 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-crediti-in-blocco-la-pubblicazione-su-g-u-e-soltanto-un-adempimento-pubblicitario

CESSIONE IN BLOCCO EX ART. 58 D. LGS. 385/1993: IL SUCCESSORE HA L’ONERE DI FORNIRE LA PROVA DOCUMENTALE DELLA PROPRIA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE

SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA

Sentenza | Tribunale di Frosinone, Giudice Federica Cellitti | 30.06.2023 | n.722

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-in-blocco-ex-art-58-d-lgs-385-1993-il-successore-ha-lonere-di-fornire-la-prova-documentale-della-propria-legittimazione-sostanziale

CESSIONE IN BLOCCO: LA “DICHIARAZIONE DI CESSIONE” DEVE ESSERE DEPOSITATA DAL CREDITORE, AL PIÙ TARDI, CON LA SECONDA MEMORIA EX ART. 183 COMMA 6° CPC

ESSA È VOLTA A PROVARE UN ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA DOMANDA, OSSIA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO

Sentenza | Tribunale di Pavia, Giudice Luciano Arcudi | 07.07.2023 | n.886

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-in-blocco-la-dichiarazione-di-cessione-deve-essere-depositata-dal-creditore-al-piu-tardi-con-la-seconda-memoria-ex-art-183-comma-6-cpc?swcfpc=1

CESSIONI EX ART. 58 TUB: IL CONTENUTO PUBBLICATO IN GAZZETTA DEVE DETERMINARE SPECIFICAMENTE I CREDITI INCLUSI O ESCLUSI DALLA CESSIONE EX ART. 1346 CC

IL CESSIONARIO DEVE FORNIRE LA PROVA DOCUMENTALE DELLA PROPRIA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE, SALVO CHE IL RESISTENTE NON L’ABBIA ESPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE RICONOSCIUTA

Sentenza | Tribunale di Prato, Giudice Michele Sirgiovanni | 24.07.2023 | n.490

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessioni-ex-art-58-tub-il-contenuto-pubblicato-in-gazzetta-deve-determinare-specificamente-i-crediti-inclusi-o-esclusi-dalla-cessione-ex-art-1346-cc

CESSIONE EX ART. 58 TUB: IL CONTRATTO È LA PROVA CHE IL CREDITO È STATO EFFETTIVAMENTE E INEQUIVOCABILMENTE CARTOLARIZZATO

IN MANCANZA, OCCORRE DIMOSTRARE CHE IL SINGOLO CREDITO CEDUTO INTEGRA TUTTI I REQUISITI E RIENTRA IN TUTTI I CRITERI INDICATI NELL’ESTRATTO DI CESSIONE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

Sentenza | Tribunale di Ravenna, Giudice Alessia Vicini | 19.07.2023 | n.468

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cessione-ex-art-58-tub-il-contratto-e-la-prova-che-il-credito-e-stato-effettivamente-e-inequivocabilmente-cartolarizzato  

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