ANATOCISMO: la delibera CICR 9.2.2000 è operativa fino alla sostituzione avvenuta il 3.8.2016

Pubblicato il da Avv. Paola Serpe - aggiornato il

Nei contratti di conto corrente stipulati post delibera CICR del 9.2.2000, l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

In relazione al periodo successivo al 1.1.2014, data di entrata in vigore della legge 27.12.2013, n. 147, che con l’art. 1 co. 629 ha riformulato l’art. 120 co. 2 del d.lgs. n. 385/1993, il Tribunale aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la disposizione di cui all’art. 120 TUB, così come novellato dalla l. 147/2013, era inefficace a partire dal 1° gennaio 2014 in quanto la sua applicabilità era differita all’emanazione della relativa disciplina attuativa da parte del CICR. 

Ai sensi dell’art. 161, comma 5 TUB, le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in n vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.lgs n. 385/1993: conseguentemente, anche sul piano sistematico, risulta preclusa l’interpretazione volta a riconoscere immediata efficacia ed applicabilità. 

La delibera CICR 9.2.2000, pertanto, ha continuato a trovare applicazione ed a regolare la materia fino alla sua sostituzione con la delibera CICR del 3.8.2016, emanata in attuazione dei princìpi dettati dall’art. 120, comma 2, TUB, come modificato ad opera dell’art. 17 bis d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016 n. 49, che ha anch’esso attribuito al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Pavia, Giudice Renato Cameli, con la sentenza n. 141 del 28.01.2019.

La vicenda ha riguardato una società correntista che ha convenuto in giudizio un istituto di credito al fine di ottenere l’accertamento e la declaratoria di nullità delle clausole di pattuizione degli interessi in quanto usurari e anatocistici. In conseguenza di ciò, l’attrice ha chiesto al giudice adito di procedere alla rideterminare del saldo contabile ex art. 117 TUB nonché alla condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni patiti.

Costituitosi in giudizio, l’istituto convenuto ha eccepito, preliminarmente, la prescrizione in relazione al diritto di ripetizione, quantomeno con particolare riferimento alle rimesse solutorie operate anteriormente ai 5 anni ex art. 2948 n. 4 c.c. ovvero 10 rispetto all’atto di citazione e, nel merito, ha contestato quanto ex adverso dedotto. In particolare, la convenuta ha rappresentato che i tassi e le spese erano state puntualmente determinate, il contratto era successivo alla delibera CICR 9.2.2000 e comunque rispettava i limiti ex art. 1283 c.c., gli interessi ultralegali erano irripetibili in quanto espressione di obbligazione naturale, gli interessi moratori andavano considerati separatamente rispetto agli interessi corrispettivi ai fini dell’accertamento dell’usura e, comunque, andava operata la maggiorazione del 2,1% ai fini della determinazione del tasso soglia.

Il Tribunale, investito del thema decidendum, si è soffermato sulla dedotta violazione del divieto di anatocismo da parte dell’istituto di credito per il periodo dal 1.1.2014 al 30.09.2016, periodo nel quale la banca ha capitalizzato gli interessi passivo con cadenza trimestrale.

Il Giudice ha esaminato la normativa vigente ed ha rilevato che con la legge 27.12.2013, n. 147, che con l’art. 1 co. 629 ha riformulato l’art. 120 co. 2 del d.lgs. n. 385/1993 e si è posta il problematica in merito alla possibile immediata operatività, precisando che tale nuova disciplina non era operativa a partire dal 1° gennaio 2014 in quanto la sua applicabilità era differita all’emanazione della relativa disciplina attuativa da parte del CICR.

Segnatamente ai sensi di tale disposizione “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.

In ragione del tenore letterale della norma, è da escludere che il legislatore abbia introdotto un divieto di anatocismo in via generale; al contrario, stante il disposto regolamentare, ha affidato espressamente al competente comitato interministeriale l’adozione di una delibera disciplinante modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria: al momento dell’entrata in vigore della normativa dedotta da parte attrice, pertanto, l’iter legislativo non poteva considerarsi ultimato, risultando necessaria l’ emanazione della normativa secondaria riservata ad una successiva delibera del CICR.

Sotto ulteriore profilo, e sul piano sistematico, ai sensi dell’art. 161, comma 5 TUB, le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in n vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.lgs n. 385/1993: conseguentemente, anche sul piano sistematico, risulta preclusa l’interpretazione volta a riconoscere immediata efficacia ed applicabilità.

La delibera CICR 9.2.2000, pertanto, ha continuato a trovare applicazione ed a regolare la materia fino alla sua sostituzione con la delibera CICR del 3.8.2016, emanata in attuazione dei princìpi dettati dall’art. 120, comma 2, TUB, come modificato ad opera dell’art. 17 bis d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016 n. 49, che ha anch’esso attribuito al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.

L’adesione a tale orientamento preclude, anche astrattamente, una valutazione di fondatezza della deduzione attorea in quanto il contratto risulta conforme non solo alla normativa regolamentare vigente al momento della stipula ma anche a quella successivamente intervenuta.

Nel merito, dunque, il Giudice ha accertato l’infondatezza del capo di domanda attoreo relativo alla violazione del divieto di anatocismo.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

ANATOCISMO POST 2014: APPLICAZIONE “NUOVO” 120 TUB DIFFERITA AD EMANAZIONE DELIBERA CICR

L’ITER LEGISLATIVO SI COMPLETA SOLO CON LA DETERMINAZIONE DELLA NORMATIVA SECONDARIA

Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria | 23.08.2018 | n.1194

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/anatocismo-post-2014-applicazione-nuovo-120-tub-differita-ad-emanazione-delibera-cicr

ANATOCISMO POST 2014: IL “NUOVO” ART. 120 TUB NON È IMMEDIATAMENTE OPERATIVO

L’ENTRATA IN VIGORE È SUBORDINATA AD ADOZIONE DELIBERA DEL CICR

Sentenza | Tribunale di Livorno, Giudice Francesco Pastorelli | 16.05.2018 | n.560

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/anatocismo-post-2014-art-120-tub-non-immediatamente-operativo

ANATOCISMO POST 2014: LA NORMATIVA PREVIGENTE RESTA IN VIGORE SINO ALLA DELIBERA ATTUATIVA CICR DEL 2016

IMPOSSIBILE CONSIDERARE IL “NUOVO” ART. 120 TUB IMMEDIATAMENTE OPERATIVO

Sentenza | Tribunale di Cuneo, Dott. Mauroernesto Macca | 14.07.2017 | n.738

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/anatocismo-post-2014-la-normativa-previgente-resta-in-vigore-sino-alla-delibera-attuativa-cicr-del-2016

 

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