ANATOCISMO POST 2014: applicazione “nuovo” 120 TUB differita ad emanazione delibera CICR

Pubblicato il da Avv. Brunella Caniglia

La disposizione di cui all’art. 120 TUB così come novellato dalla l. 147/2013, in verità non sembra potesse dirsi efficace a partire dal 1 gennaio 2014, in quanto la sua applicabilità era appunto differita all’emanazione della relativa disciplina attuativa da parte del CICR.

Stante il tenore letterale della norma, è chiaro che il legislatore ha introdotto un divieto di anatocismo non generale, ma regolamentato, in quanto ha affidato espressamente al competente comitato interministeriale l’adozione di una delibera che disciplina modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, sicché l’iter legislativo non poteva intendersi completato, se non all’esito dell’emanazione della normativa secondaria riservata ad una successiva delibera del CICR.

Inoltre, ai sensi dell’art. 161, comma 5 TUB, le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.lgs n. 385/1993.

La delibera CICR 9 febbraio 2000, pertanto, continua a trovare applicazione ed a regolare la materia fino alla sua sostituzione con la delibera CICR del 3/8/2016, emanata in attuazione dei princìpi dettati dall’art. 120, comma 2, TUB, come modificato ad opera dell’art. 17 bis d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016 n. 49, che ha anch’esso attribuito al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria, con la sentenza n. 1194 del 23.08.2018.

Un correntista conveniva in giudizio una Banca al fine di ottenere la condanna della stessa alla restituzione e/o rimborso di quanto trattenuto a titolo di interessi anatocistici, oltre che al risarcimento del maggior danno subìto.

Si costituiva in giudizio la Banca, che resisteva alle domande attoree.

L’Organo giudicante adito ha rappresentato che l’art. 120 TUB, così come novellato dalla l. 147/2013, non deve essere considerato immediatamente efficace a far data dal 1° gennaio 2014, in quanto la sua applicabilità, così come deducibile già dal mero dato letterale, è stata differita all’emanazione della relativa disciplina attuativa da parte del CICR.

Il Tribunale ha, dunque, sostenuto che l’intervento del legislatore è stato finalizzato all’introduzione dell’anatocismo cd. “regolamentato”; ciò in quanto la disciplina delle modalità e dei criteri di produzione degli interessi anatocistici è stata espressamente affidata al competente comitato interministeriale cui è stato demandato il compito di emanare apposita delibera attuativa.

Il Giudice ha, altresì, argomentato che la tesi dell’applicazione differita dell’art. 120 TUB, così come riformato dalla legge n. 147/2013, è sostenuta anche dal disposto dell’art. 161, comma 5 TUB, ai sensi del quale le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.lgs n. 385/1993.

Alla luce delle soprariportate argomentazioni, il Tribunale, ha concluso, in parziale accoglimento delle domande attoree, per l’applicabilità, al caso di specie, della delibera CICR 9 febbraio 2000, da ritenersi efficacie per la regolazione della materia de qua sino all’entrata in vigore della successiva delibera CICR del 3/8/2016, emanata in attuazione dei princìpi dettati dall’art. 120, comma 2, TUB, come modificato ad opera dell’art. 17 bis d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016 n. 49.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

ANATOCISMO POST 2014: IL “NUOVO” ART. 120 TUB NON È IMMEDIATAMENTE OPERATIVO

L’ENTRATA IN VIGORE È SUBORDINATA AD ADOZIONE DELIBERA DEL CICR

Sentenza | Tribunale di Livorno, Giudice Francesco Pastorelli | 16.05.2018 | n.560

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/anatocismo-post-2014-art-120-tub-non-immediatamente-operativa

ANATOCISMO POST 2014: LA NORMATIVA PREVIGENTE RESTA IN VIGORE SINO ALLA DELIBERA ATTUATIVA CICR DEL 2016

IMPOSSIBILE CONSIDERARE IL “NUOVO” ART. 120 TUB IMMEDIATAMENTE OPERATIVO

Sentenza | Tribunale di Cuneo, Dott. Mauroernesto Macca | 14.07.2017 | n.738

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/anatocismo-post-2014-la-normativa-previgente-resta-in-vigore-sino-alla-delibera-attuativa-cicr-del-2016

ANATOCISMO: “NUOVO” ART. 120 TUB DI DUBBIA APPLICAZIONE

RIFORMA IN “SOSPESO” SENZA LA DELIBERA CICR DI ATTUAZIONE

Ordinanza | Tribunale di Cosenza, dott.ssa Urania Granata 05-05-2016

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/anatocismo-nuovo-art-120-tub-di-dubbia-applicazione.html

ANATOCISMO: IL NUOVO ART. 120 TUB NON HA EFFICACIA IMMEDIATAMENTE OPERATIVA

L’ITER NORMATIVO DELINEATO DAL LEGISLATORE NON È GIUNTO A CONCLUSIONE

Ordinanza Tribunale di Bologna, Pres.- Rel. Giovanni Salina 25-03-2016

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/anatocismo-il-nuovo-art-120-tub-non-ha-efficacia-immediatamente-operativa.html 

ANATOCISMO: L’ART. 120 TUB NON È IMMEDIATAMENTE APPLICABILE IN MANCANZA DI DELIBERA ATTUATIVA CICR

L’AMBIGUITÀ DELLA NORMA E LA NECESSITÀ DI REGOLE PRECISE PER TUTTI (ISTITUTI BANCARI ED UTENTI)

Sentenza Tribunale di Bologna, dott.ssa Anna Maria Drudi 09-12-2015

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/anatocismo-l-art-120-tub-non-e-immediatamente-applicabile-in-mancanza-di-delibera-attuativa-cicr.html

 

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