ALBO EX ART. 106 TUB: le società non iscritte non possono procedere alle attività di recupero di crediti cartolarizzati

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ALBO EX ART. 106 TUB: le società non iscritte non possono procedere alle attività di recupero di crediti cartolarizzati

In materia di recupero di crediti cartolarizzati, il Tribunale di Viterbo, Giudice Federico Bonato, ha emesso ordinanza del 03 aprile 2024, con la quale ha sospeso la procedura di esecuzione immobiliare promossa dal Servicer in quanto, non essendo iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, sarebbe carente della legittimazione sostanziale e processuale.

A sostegno del suo orientamento, il Giudice ha affermato che l’ordinanza della Suprema Corte n. 7243 del 18.3.2024, che ha ammesso la possibilità che società non vigilate possano procedere al recupero di crediti oggetto di cartolarizzazione, sarebbe fallace per aver considerato come non imperative le norme poste a fondamento dell’iscrizione nell’albo ex 106 TUB.

In verità, secondo il Tribunale, l’art. 2 comma 6 l. 130/1999, che afferma che le attività di riscossione possono essere svolte dai soli soggetti iscritti, è da considerarsi norma imperativa, in quanto gli stessi Ermellini, con sentenza a Sezioni Unite n. 8472/2022, avevano affermato che sono imperative non solo le norme che riguardano la struttura o il contenuto dei regolamenti, ma anche quelle che vietano direttamente o indirettamente la stipula dei contratti a determinate condizioni. Come, appunto, l’art. 106 TUB che limita la stipula di contratti per la riscossione dei crediti ai soli soggetti iscritti all’albo degli intermediari finanziari.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

RECUPERO CREDITI CARTOLARIZZATI: RICHIESTA L’ISCRIZIONE DELLA SERVICER NELL’ELENCO EX ART. 106 TUB AI FINI DELLA RISCOSSIONE

IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE, IN MANCANZA PUÒ SOSPENDERE LA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE INTRODOTTA DA SOCIETÀ NON VIGILATA

Decreto | Tribunale di Matera, Giudice Valeria La Battaglia | 06.03.2024 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/recupero-crediti-cartolarizzati-richiesta-liscrizione-della-servicer-nellelenco-ex-art-106-tub-ai-fini-della-riscossione

RECUPERO CREDITI CARTOLARIZZATI: L’INTIMAZIONE DEL PRECETTO NON PUÒ ESSERE DELEGATA A SOCIETÀ NON ISCRITTE ALL’ALBO EX ART 106 TUB

NON TRATTANDOSI DI MERO ATTO ESECUTIVO, IL PRECETTO SI PONE IN UNA FASE STRAGIUDIZIALE DI RISCOSSIONE “ORDINARIA”, CHE RICHIEDE LO SVOLGIMENTO DI UNA SERIE DI ATTIVITÀ “RISERVATE”

Sentenza | Tribunale di Civitavecchia, Giudice Francesco Vigorito | 27.12.2023 | n.1516

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/recupero-crediti-cartolarizzati-lintimazione-del-precetto-non-puo-essere-delegata-a-societa-non-iscritte-allalbo-ex-art-106-tub

RISCOSSIONE CREDITI CARTOLARIZZATI: È RICHIESTA L’ISCRIZIONE DEL SERVICER NELL’ALBO TENUTO DALLA BANCA D’ITALIA EX ART. 106 TUB

TALE DISPOSIZIONE HA LA FUNZIONE PREMINENTE DI TUTELARE I RISPARMIATORI E LA STABILITÀ DEL MERCATO

Decreto | Tribunale di Siena, Giudice Clara Ciofetti | 12.02.2024 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/riscossione-crediti-cartolarizzati-e-richiesta-liscrizione-del-servicer-nellalbo-tenuto-dalla-banca-ditalia-ex-art-106-tub

In senso contrario:

RECUPERO CREDITI CARTOLARIZZATI: NON RICHIESTA L’ISCRIZIONE DELLO SPECIAL SERVICER NELL’ALBO EX ART. 106 TUB

È SOTTOPOSTO ALL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL MASTER SERVICER, INDICATA IN G.U.

Ordinanza | Tribunale di Nola, Giudice Miriam Valenti | 07.03.2024 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/recupero-crediti-cartolarizzati-non-richiesta-liscrizione-dello-special-servicer-nellalbo-ex-art-106-tub

 RECUPERO CREDITI CARTOLARIZZATI: NON È RICHIESTA L’ISCRIZIONE ALL’ALBO 106 TUB DEL SUB SERVICER

L’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE È DELEGABILE A TERZI SOGGETTI

Sentenza | Tribunale di Catanzaro, Giudice Luca Mercuri | 14.02.2024 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/recupero-crediti-cartolarizzati-non-e-richiesta-liscrizione-allalbo-106-tub-del-sub-servicer

  CARTOLARIZZAZIONE – ISCRIZIONE EX ART 106 TUB: NON RICHIESTA SE PROCEDE LA SOCIETÀ DI GESTIONE DI UN FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO PER CONTO DEL FONDO STESSO

LA LEGITTIMAZIONE ALLA RISCOSSIONE DISCENDE DALL’ART.7 L. 130/1999

Sentenza | Tribunale di Spoleto, Giudice Federico Falfari | 08.01.2024 | n.10

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cartolarizzazione-iscrizione-ex-art-106-tub-non-richiesta-se-procede-la-societa-di-gestione-di-un-fondo-comune-di-investimento-per-conto-del-fondo-stesso

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