ABUSIVITA’ CLAUSOLE E D.I. NON OPPOSTO: se è fatta valere con opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc deve essere riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 cpc

Pubblicato il da Avv. Guendalina Gais - aggiornato il

ABUSIVITA’ CLAUSOLE E D.I. NON OPPOSTO: se è fatta valere con opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc deve essere riqualificata come opposizione tardiva ex art. 650 cpc

In tema di controllo sull’abusività delle clausole, la Corte di giustizia dell’Unione Europea (in cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza, del 17/05/2022) ha affermato che il giudicato derivante da mancata opposizione del decreto ingiuntivo copre quanto espressamente dedotto ed anche il deducibile, ma, quanto a quest’ultimo, non pure le questioni in tema di tutela del consumatore assicurata dalla disciplina Eurounitaria, sussistendo in capo al giudice il potere-dovere di esaminarle pure d’ufficio. In altri termini, quanto meno il giudicato sul decreto ingiuntivo non opposto si estende alle questioni in tema di tutela del consumatore, in quanto assicurata come inderogabile dalla disciplina Eurounitaria, ma se e solo se espressamente e, sia pur anche solo sommariamente, esaminate ed esplicitamente sottoposte al consumatore medesimo.

Coerenziando la suddetta pronuncia con i principi interni, le Sezioni Unite hanno ritenuto che se il debitore ha proposto opposizione ad esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii).

In tal modo la ratio della decisione può identificarsi nell’esclusione della ritrattabilità, in sede esecutiva e di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale definitivo costituito dal decreto ingiuntivo non opposto, in ordine al quale sia mancata una disamina anche ufficiosa dell’abusività o meno delle clausole del contratto azionato, restando rimessa la questione al giudice dell’opposizione ultratardiva al titolo stesso, unico competente a conoscerne il fondo; piuttosto rimanendo devoluto al giudice dell’esecuzione un sommario controllo sull’abusività o meno delle clausole, restando pur sempre circoscritto il suo potere di delibazione di questioni di merito cognitivo al limitato fine della prosecuzione e definizione del processo esecutivo, ma con necessaria devoluzione alla sede propria del giudice dell’impugnazione al titolo giudiziale del fondo della questione e del potere di sospensione dell’esecutività del titolo.

Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione Sez. III, Pres. Rel. De Stefano, con sentenza n. 15324 del 31 maggio 2023 la quale, dovendo dichiarare inammissibile il ricorso, ha precisato che non era possibile dedurre, in applicazione della predetta sentenza a Sezioni Unite, alcun principio di diritto, come invece richiesto dal Procuratore Generale.

Per la Suprema Corte, infatti, nella fattispecie oggetto di ricorso si sarebbe dovuta valutare la modalità concreta di operatività dell’innovativa eppure ineludibile translatio quando essa non sia stata disposta nè dal giudice dell’esecuzione, nemmeno quale giudice della fase sommaria della relativa opposizione, nè nel corso di quest’ultima, via via fino al giudizio di legittimità.

Tuttavia, dal momento che l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge, ex art. 363 c.p.c., non deve avere “un carattere meramente esplorativo o preventivo”, gli Ermellini hanno ritenuto che non potesse darsi seguito ad alcuna attività di ulteriore rimodulazione della disciplina processuale, quale quella che si sarebbe avuta in applicazione dell’art. 363 c.p.c. e per di più in un settore di recente intervento delle Sezioni Unite, in base esclusivamente ad evenienze che devono qualificarsi – per i vizi di formazione del ricorso – ipotetiche o frutto di supposizioni.

Per questa ragione, il Supremo Collegio ha ritenuto che fosse preclusa la pronuncia di un principio di diritto nell’interesse della legge, affermando che la pure cospicua questione possa essere invece affrontata in presenza di un ricorso che consenta di ritenerla pertinente alla fattispecie e non affetto da un’inammissibilità tale da privare la Corte di identificare con affidabile sicurezza i connotati della fattispecie da regolare.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con condanna a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi Pubblicati in Rivista:

D.I. NON OPPOSTO E TUTELA DEL CONSUMATORE: IL GIUDICE HA IL DOVERE DI CONTROLLO SULL’ABUSIVITÀ DELLE CLAUSOLE

A LUI SONO RICONOSCIUTI POTERI ISTRUTTORI D’UFFICIO SIA NELLA FASE MONITORIA CHE IN QUELLA ESECUTIVA

Sentenza | Cass. Sez. Un., Pres. Curzio – Est. Vincenti | 06.04.2023 | n.9479

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/d-i-non-opposto-e-tutela-del-consumatore-il-giudice-ha-il-dovere-di-controllo-sullabusivita-delle-clausole

CLAUSOLE ABUSIVE: NON SI POSSONO INVOCARE I PRINCIPI DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASS. 9479/2023 CON LA COMPARSA DI REPLICA

NON SI PUÒ DEROGARE ALLA REGOLA PROCESSUALE CHE INIBISCE DI INTRODURRE NUOVE ALLEGAZIONI, DOMANDE ED ECCEZIONI DOPO L’ASSEGNAZIONE DELLA CAUSA A SENTENZA

Sentenza | Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di Impresa, Pres. Pedrelli – Rel. Basile | 05.06.2023 | n.8873

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/clausole-abusive-non-si-possono-invocare-i-principi-della-sentenza-della-corte-di-cass-9479-2023-con-la-comparsa-di-replica

CLAUSOLE ABUSIVE (CASS.9479.2023): L’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PASSATA IN GIUDICATO IMPEDISCE OGNI SUCCESSIVA VALUTAZIONE

I PRINCIPI EUROUNITARI NON TROVANO APPLICAZIONE QUANDO SI È FORMATO GIUDICATO

Sentenza | Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa, Pres. Pedrelli – Rel. Basile | 05.06.2023 | n.8893

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/clausole-abusive-cass-9479-2023-lopposizione-a-decreto-ingiuntivo-passata-in-giudicato-impedisce-ogni-successiva-valutazione

SUPERAMENTO DEL GIUDICATO IMPLICITO-CLAUSOLE ABUSIVE: NON INVOCABILE SE IL CONSUMATORE HA GIÀ PROPOSTO OPPOSIZIONE TARDIVA A DECRETO INGIUNTIVO

L’ABUSIVITÀ DELLA CLAUSOLA NON PUÒ ESSERE SCRUTINATA D’UFFICIO DAL GIUDICE

Sentenza | Tribunale di Como, Giudice Giorgio Previte | 26.04.2023 | n.456

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/superamento-del-giudicato-implicito-clausole-abusive-non-invocabile-se-il-consumatore-ha-gia-proposto-opposizione-tardiva-a-decreto-ingiuntivo

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