VERSAMENTO DEL SALDO PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI
Pubblicato il da Avv. Maria Luigia Ienco
Testo massima
Il versamento del prezzo è disciplinato dall’art. 585 cpc, che dispone che “L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l’avvenuto versamento”. Entro il termine indicato nell’offerta di acquisto ed in ogni caso non oltre sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario deve, quindi, versare solitamente a mezzo assegno circolare non trasferibile – il saldo prezzo, pari alla differenza tra quanto corrisposto a titolo di cauzione e l’importo di aggiudicazione. Tale regola subisce una deroga, quando l’immobile aggiudicato è gravato da ipoteca iscritta a garanzia di un contratto di mutuo fondiario concesso ai sensi del RD 16/7/1905 n.646 (come modificato dal DPR del 21/1/1976 n. 7) ovvero ai sensi dell’art. 38 del D.leg.385 10/9/1993 n.385. In tal caso, infatti, l’aggiudicatario deve versare direttamente al creditore fondiario nel termine di cinquanta giorni ovvero in quello più breve indicato nell’offerta il saldo prezzo, corrispondente al credito per capitale, interessi, accessori e spese di procedura, che l’ente creditizio avrà cura di precisare; mentre l’eventuale residuo deve essere corrisposto nel termine di sessanta giorni con le modalità sopraindicate. Entro il medesimo termine, l’aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza, al pagamento delle spese occorrenti per il trasferimento del bene. Esse sono: -l’IVA se dovuta; -l’imposta di registro; -le imposte di bollo relative ai singoli atti necessari al trasferimento del bene; -gli oneri spettanti al delegato per le attività di registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento, che vanno liquidare dal Giudice dell’Esecuzione. In giurisprudenza si è discusso se il termine del versamento del saldo prezzo sia o meno sottoposto alla sospensione feriale. Sul punto, la Cassazione con la sentenza n. 1204/2012 si è orientata positivamente, ribadendo che il termine si inserisce nel procedimento di vendita coattiva e deve considerarsi di natura processuale, in quanto prodromico al trasferimento del bene e, quindi, alla definitiva attribuzione del bene essendo diretta a concludere una fase esecutiva e, come tale, è sottoposto alla sospensione feriale. FOCUS La Cassazione ha ribadito che il termine per il versamento del saldo prezzo e delle spese di procedura ha natura processuale e, pertanto, è sospeso per il periodo feriale. È opportuno, in ogni caso, che l’aggiudicatario esamini attentamente l’ordinanza di vendita o contatti il professionista delegato per conoscere se il Tribunale, innanzi al quale si svolge la procedura, aderisca a tale orientamento ovvero ritenga che il termine non sia sottoposto alla sospensione feriale.Testo del provvedimento