VENDITE GIUDIZIARIE: L’ASSUNZIONE DEL DEBITO COME MODALITÀ ALTERNATIVA AL PAGAMENTO DEL PREZZO

Pubblicato il da Avv. Walter Giacomo Caturano

Il codice di procedura civile prevede una modalità alternativa al pagamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario dell’immobile esecutato: l’assunzione del debito in virtù del quale è stata avviata o proseguita la procedura esecutiva.

Si tratta di ipotesi che, disciplinata in linea generale dall’art. 508 c.p.c., trova invero rara applicazione nella pratica, in quanto presuppone l’accordo tra l’aggiudicatario ed il creditore titolare della garanzia ipotecaria e richiede l’autorizzazione da parte del giudice dell’esecuzione. Può rivelarsi però particolarmente vantaggiosa per l’acquirente dell’immobile all’asta, che non è tenuto così a versare il prezzo in un’unica soluzione.

In virtù di quanto prescritto dall’art. 585 c.p.c., infatti, l’aggiudicatario che sia stato autorizzato ad accollarsi il debito può essere tenuto a versare la sola parte di prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che risulterebbero capienti in sede di distribuzione.

La circostanza che il legislatore faccia riferimento alla possibilità di assunzione del solo debito “ipotecario” si spiega con la considerazione che tale strumento non determina la soddisfazione immediata del creditore, il quale ha pertanto diritto a conservare la garanzia ipotecaria, con la conseguenza che il trasferimento dell’immobile non produce il caratteristico effetto “purgativo” della vendita forzata.

Ne consegue anche che, se il debito accollato è solo una parte dell’importo che il creditore ipotecario avrebbe diritto a vedere soddisfatto con preferenza verso gli altri creditori, l’aggiudicatario sarà tenuto al versamento di una parte del prezzo per colmare tale differenza.

Tale eventuale conguaglio deve essere versato nel termine – improrogabile – previsto per il pagamento del prezzo di aggiudicazione, unitamente al deposito dell’atto di assunzione del debito, a seguito del quale il Giudice emetterà il decreto di trasferimento, facendo menzione dell’accollo e disponendo la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni, eccetto – come accennato – dell’ipoteca a garanzia del debito assunto. Il mancato rispetto del termine determina la decadenza dall’aggiudicazione e la conseguente perdita della cauzione versata.

È bene accennare che, accanto all’ipotesi di assunzione prevista dal codice, il Testo Unico Bancario prevede uno strumento di più facile applicazione, allorché il creditore proceda in virtù di un credito “fondiario”. In tal caso, l’aggiudicatario può subentrare nel contratto di mutuo stipulato dal debitore esecutato, senza necessità di autorizzazione del giudice dell’esecuzione, a condizione che versi alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese entro quindici giorni dalla data di aggiudicazione.

FOCUS

L’assunzione del debito non ha natura esecutiva, ma si configura quale atto contrattuale, seguendone la relativa disciplina. L’opposizione agli atti esecutivi non è pertanto rimedio esperibile per “impugnare” l’accordo in sé, ma può essere proposta contro il provvedimento del giudice che autorizza o rigetta l’assunzione del debito.

 

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