VENDITE ALL’ASTA: ULTERIORI INCENTIVI FISCALI SULLE SPESE DI TRASFERIMENTO

Pubblicato il da Avv. Antonio De Simone - aggiornato il

Ancora più conveniente, dal 1 gennaio 2017, l’acquisto di immobili all’asta.

L’art. 1, comma 32, della Legge n. 232 dell’11.12.2016 (cd. legge di stabilità 2017) ha, infatti, introdotto una serie di rilevanti novità in materia di agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti immobiliari operati nell’ambito di vendite giudiziarie.

La L. n. 49/2016 aveva stabilito che, a decorrere dal 16 febbraio 2016 e fino al 30 dicembre 2016, i trasferimenti di immobili all’esito di una procedura di espropriazione forzata ex artt. 555 e ss., c.p.c., nonché i trasferimenti immobiliari in sede fallimentare ex art. 107, L.F., fossero soggetti ad imposta di registro, ipotecaria e catastale, nella misura fissa, pari ad euro 200, a condizione che l’acquirente dichiarasse l’intenzione di trasferire gli immobili acquistati entro i successivi due anni.

Le novità introdotte dalla L. n. 232/16 hanno interessato due aspetti: il primo, attiene alla proroga delle agevolazioni fiscali dal 31 dicembre 2016, al 30 giugno 2017. In altri termini, chi acquista un immobile all’asta beneficia dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, nella misura fissa pari ad euro 200, in luogo dell’imposta proporzionale, pari al 9% del valore di assegnazione del bene, per un periodo ulteriore rispetto a quanto originariamente previsto.

La seconda, invece, riguarda l’ampliamento da due a cinque anni del termine entro il quale procedere alla rivendita dell’immobile onde godere del beneficio dell’imposta agevolata.

In particolare, nell’ipotesi in cui l’acquirente svolga attività di impresa, il bonus fiscale si applica solo ove quest’ultimo manifesti la volontà di ritrasferire nel successivo quinquennio gli immobili acquistati all’asta; qualora, viceversa, l’acquirente non svolga attività di impresa, gli incentivi fiscali trovano applicazione solo nell’ipotesi in cui ricorrano in capo al soggetto le condizioni di applicabilità delle “agevolazioni prima casa”.

L’introduzione della disciplina normativa in esame darà nuova linfa, verosimilmente, al mercato delle aste immobiliari, rivitalizzando ulteriormente un settore in continua espansione e favorendo anche le imprese intenzionate ad acquistare immobili all’asta a scopo di investimento.

FOCUS

Il bonus fiscale sulle spese di trasferimento degli immobili all’asta si applica, a determinate condizioni, anche in favore dei soggetti non esercenti attività d’impresa.

 

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