VENDITA FORZATA: in caso di danni al bene dopo l’aggiudicazione, ma prima del trasferimento, il debitore è tenuto al risarcimento
Pubblicato il da Dott.ssa Claudia Simonetti
Testo massima
Nel caso di perdita o di danneggiamento della cosa venduta successivo all’aggiudicazione, anteriore all’emissione del decreto di trasferimento, il debitore è tenuto al risarcimento del danno subito dal creditore in conseguenza dell’inadempimento, se non prova che esso è stato determinato da prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Così ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Terza, Rel. Dott. Luigi Alessandro Scarano, con la sentenza n. 14765 del 12 febbraio 2014, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dagli aggiudicatari provvisori condannati in appello al pagamento dei danni da essi cagionati all’immobile pignorato a favore dell’aggiudicatario definitivo. Con la decisione in esame, la Corte, ribadendo la sostanziale difformità tra la vendita forzata e la vendita quale atto di autonomia privata, in ragione dell’inconfigurabilità della formazione di un consenso tra l’offerente e il giudice, ha confermato il principio secondo il quale possono ritenersi applicabili alla vendita forzata le norme disciplinanti il contratto di vendita non incompatibili con la sua natura ed in particolare l’art.1477 c.c., disciplinante l’obbligo del venditore di consegna della cosa nello stato in cui si trova al momento della vendita, con gli accessori, le pertinenze e i frutti ad essa relativi (salvo che questi, siano stati espressamente esclusi dall’immobile aggiudicato ovvero siano stati considerati ad esso non inerenti: v. Cass., 17/2/1995, n. 1730; Cass., 7/6/1982, n. 345; Cass., 16/2/1968, n. 549). In ottemperanza a tale principio, il proprietario esecutato ovvero il terzo in possesso della cosa pignorata è tenuto alla custodia e conservazione del bene oggetto di aggiudicazione in virtù degli obblighi di diligenza e buona fede su di essi incombenti e tanto al fine di assicurare la piena corrispondenza tra la cosa sulla quale è caduta la volontà dell’aggiudicatario, che acquista uno ius ad rem sospensivamente condizionato al versamento del prezzo, e la cosa venduta. Da ciò consegue che in caso di perdita o di danneggiamento della cosa venduta successivo all’aggiudicazione ma anteriore all’emissione del decreto di trasferimento il debitore ovvero il possessore del pignorato è tenuto al risarcimento del danno subito in conseguenza dell’inadempimento se non prova che esso è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.Testo del provvedimento