VENDITA DIAMANTI: inammissibile l’ATP sul valore dei preziosi se il cliente chiede la restituzione della somma investita
Pubblicato il da Avv. Walter Giacomo Caturano - aggiornato il
Nell’ambito del “contenzioso diamanti”, deve ritenersi inammissibile la richiesta di accertamento tecnico preventivo, promossa ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. e volta a stabilire il valore dei preziosi, per difetto di strumentalità in relazione alla successiva azione di merito in cui il cliente abbia intenzione di richiedere l’integrale restituzione della somma investita.
Così si è pronunciato il Tribunale di Modena, in persona della dott.ssa Emilia Salvatore, con ordinanza dell’11 luglio 2018, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. promosso dal cliente al fine di stimare il valore dei diamanti acquistati per finalità di investimento, poi rivelatosi in “perdita”.
Nella succinta motivazione dell’ordinanza, il Giudice emiliano ha contestualizzato il principio di strumentalità che deve necessariamente legare l’ATP alla successiva causa di merito, applicandolo al caso concreto del cliente che intenda agire in giudizio nei confronti dell’istituto, per far valere la responsabilità di quest’ultimo in ordine all’attività di segnalazione svolta con riferimento all’indicata operazione di compravendita dei “preziosi”.
Sicché, laddove l’acquirente prospetti l’intenzione di dolersi dell’esito infausto dell’investimento sotto il profilo della responsabilità contrattuale della banca-segnalante, chiedendo la restituzione integrale della somma investita, non ha alcun rilievo stabilire il valore dei preziosi.
La pronuncia sottende, invero, la corretta qualificazione dell’azione promossa dal cliente, che non può inquadrarsi nell’ambito del contenzioso sulla segnalazione finanziaria, ma postula l’accertamento e la prova rigorosa di una condotta illecita nell’ambito dell’attività di segnalazione dei diamanti.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
“TRUFFA DIAMANTI”: LA BANCA NON PUÒ RISPONDERE COME “INTERMEDIARIO FINANZIARIO”
VIENE IN RILIEVO LO STATO SOGGETTIVO DEL DOLO, CHE DEVE ESSERE PROPRIO DI COLUI CHE HA DETERMINATO L’ACQUISTO
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Claudio Antonio Tranquillo | 29.10.2019 | n.9850
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/truffa-diamanti-la-banca-non-puo-rispondere-come-intermediario-finanziario
TRUFFA DEI DIAMANTI: LA BANCA È RESPONSABILE DEL DANNO SUBITO DAL CLIENTE E DEVE RISARCIRLO
SULLA BANCA GRAVAVA UN DOVERE DI DILIGENZA, IN VIRTÙ DELLE SUE SPECIFICHE COMPETENZE PROFESSIONALI
Ordinanza | Tribunale di Verona, Giudice Massimo Vaccari | 23.05.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/truffa-dei-diamanti-la-banca-e-responsabile-del-danno-subito-dal-cliente-e-deve-risarcirlo
VENDITA DI DIAMANTI: INAPPLICABILITÀ DEL TUF PERCHÉ NON RICONDUCIBILE NÉ AGLI STRUMENTI NÉ AI PRODOTTI FINANZIARI
TALE OPERAZIONE NON COSTITUISCE ATTIVITÀ BANCARIA O FINANZIARIA
Sentenza | Tribunale di Parma, Giudice Giacomo Cicciò | 21.01.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/vendita-di-diamanti-inapplicabilita-del-tuf-perche-non-riconducibile-ne-agli-strumenti-ne-ai-prodotti-finanziari