VALUTAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO: deve essere provata o incontestata la sua sussistenza

Pubblicato il da Redazione

VALUTAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO: deve essere provata o incontestata la sua sussistenza

L’applicazione dell’art. 1226 cod. civ. richiede che risulti provata o comunque incontestata l’esistenza di un danno risarcibile ed è diretta a fare fronte all’impossibilità di provare l’ammontare preciso del danno, mentre alla mancanza della prova di tale danno non è possibile sopperire con una valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.

Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Tirelli – Rel. Fidanzia, con l’ordinanza n. 20623 del 19.07.2021.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

RISARCIMENTO IN VIA EQUITATIVA: NON È CONSENTITO PER SOPPERIRE ALLE CARENZE PROBATORIE IMPUTABILI AL DANNEGGIATO

AMMISSIBILE SOLO PER COLMARE LE LACUNE INSUPERABILI AI FINI DELLA PRECISA DETERMINAZIONE DEL PREGIUDIZIO

Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Massimo Pignata | 16.04.2018 | n.3649

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/risarcimento-in-via-equitativa-non-e-consentito-per-sopperire-alle-carenze-probatorie-imputabili-al-danneggiato

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