USURA SOGGETTIVA: onere del cliente provare l’approfittamento della Banca
Pubblicato il da Redazione
In materia di usura, ai fini della dimostrazione dell’addebito di interessi soggettivamente usurari ex art. 644, terzo comma c.p. – è onere del cliente fornire prova della conoscenza dello stato di difficoltà economico-finanziaria e del fatto che la banca abbia inteso speculare così da alterare significativamente il sinallagma contrattuale, imponendo tassi di interesse differenti da quelli praticati sul mercato ed approfittando dell’altrui situazione di difficoltà al punto da indurre la controparte ad accettare la detta sproporzione contrattuale.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato, con la sentenza n. 564 del 19 maggio 2021.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA SOGGETTIVA: SI CONFIGURA ATTRAVERSO UN ATTEGGIAMENTO DI VERO E PROPRIO APPROFITTAMENTO
GRAVA SULLA VITTIMA L’ONERE DI PROVARE TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Marianna Cocca | 20.05.2019 | n.372
USURA: IL MUTUATARIO DEVE PROVARE IL DOLO DELLA BANCA
L’APPROFITTAMENTO DELLA SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ ECONOMICA DEL CLIENTE NON COSTITUISCE UNA PRESUNZIONE IURIS ET DE IURE
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice A.S. Rabuano | 26.02.2018 | n.563
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-il-mutuatario-deve-provare-il-dolo-della-banca
USURA: È ONERE DEL CORRENTISTA PROVARE L’ILLEGITTIMITÀ DEGLI ADDEBITI CONTESTATI
L’USURA SOGGETTIVA È ESCLUSA SE L’ALLEGAZIONE ATTOREA È GENERICA
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott.ssa Federica Profumieri | 17.01.2017 | n.500