USURA – PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA: non vale ai fini della sommatoria

Pubblicato il da Dott.ssa Federica Pugliese

La penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento accidentale del negozio avente natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (ovvero del mancato guadagno) e, pertanto, proprio per questa sua diversa natura e funzione non è consentito considerarla nella sommatoria da effettuarsi ai fini della presunta usurarietà nel confronto con il tasso soglia del periodo.

Tribunale Torino, Giudice Massino Manuela, sentenza n. 4434 del 20/09/2017

Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia si seguenti contributi pubblicati in Rivista:

USURA: LA COMMISSIONE DI ANTICIPATA ESTINZIONE PUÒ ESSERE COMPUTATA SOLO OVE CONCRETAMENTE APPLICATA

NON SI SOMMANO GLI INTERESSI MORATORI CON LA COMMISSIONE AI FINI DELLA VERIFICA DEL TEG

Ordinanza | Tribunale di Trani, Dott. Ivan Barlafante | 11.01.2017 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-commissione-anticipata-estinzione-puo-computata-solo-ove-concretamente-applicata

USURA: NO ALLA SOMMATORIA DI TASSI CORRISPETTIVI E DI MORA

LA PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA VA ESCLUSA DAL TEG

Sentenza | Tribunale di Roma, dott. Vittorio Carlomagno | 16.06.2016 | n.12284

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-no-alla-sommatoria-di-tassi-corrispettivi-e-di-mora 

USURA: LA COMMISSIONE DI ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO È RILEVANTE SOLO SE EFFETTIVAMENTE APPLICATA

PER IL PRINCIPIO DELL’EFFETTIVITÀ DEI C.D. ONERI EVENTUALI NON È SUFFICIENTE LA SOLA PATTUIZIONE DELLA CLAUSOLA NEL CONTRATTO

Ordinanza | Tribunale di Pordenone, Dott. Francesco Petrucco Toffolo | 23.05.2016 |

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-commissione-di-anticipata-estinzione-del-mutuo-e-rilevante-solo-se-effettivamente-applicata

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TORINO

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott.ssa Manuela Massino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile iscritta al numero OMISSIS/2015 R. G.

PROMOSSO DA

CLIENTI

–PARTE ATTRICE

CONTRO

BANCA

-PARTE CONVENUTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato i CLIENTI hanno convenuto in giudizio la BANCA (GIÀ BANCA) per sentirla condannare alla restituzione delle somme illegittimamente versate in forza del contratto di mutuo ipotecario fondiario stipulato in data 21.2.2000 per la somma di € 69.721,68 da restituirsi in 180 rate mensili; lamentano gli attori l’usurarietà dei tassi pattuiti nonché l’illegittimità del piano di ammortamento applicato e cd. “alla francese”.

Si è regolarmente costituita in giudizio la BANCA convenuta, che ha radicalmente contestato le accuse di controparte e ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.

Le domande di parte attrice non risultano fondate.

Parte ricorrente prospetta il superamento del tasso soglia in caso di risoluzione anticipata del contratto (pag. 14 dell’atto introduttivo) e di applicazione dei tassi di mora (pag. 1 dell’atto introduttivo).

In entrambe le ipotesi confonde però voci tra loro eterogenee per natura e funzione e ne postula una sorta di sommatoria non ammissibile.

Come già ampiamente affermato in giurisprudenza (per tutti: Trib. Torino, sentenza del 17.9.2014, relatore dr. Astuni), l’interesse corrispettivo attiene alla fase cd. fisiologica del rapporto contrattuale e ha una natura profondamente diversa rispetto sia all’interesse cd. moratorio sia alla penale per estinzione anticipata; l’interesse corrispettivo rappresenta il corrispettivo che la Banca riceve per la messa a disposizione della somma, mentre l’interesse moratorio disciplina contrattualmente il caso di (eventuale) inadempimento del mutuatario, la fase dunque patologica del contratto, stabilendo in misura predeterminata il quantum del risarcimento dovuto alla Banca; la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce invece un elemento accidentale del negozio, avente natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (ovvero del mancato guadagno).

Propria la diversa natura e funzione degli interessi corrispettivi, di quelli moratori e della penale per l’anticipata risoluzione non consentono la loro sommatoria ai fini del confronto con il tasso soglia del periodo.

Infondata risulta infine anche la questione relativa all’illegittimità del piano di ammortamento per violazione dell’art. 1283 c.c.; sul punto deve osservarsi che il sistema di ammortamento c.d. alla francese, a rate costanti, non comporta nessun effetto anatocistico poiché gli interessi vengono calcolati esclusivamente sulla quota capitale e non su quest’ultima maggiorata degli interessi (in senso conforme: Trib. Torino 17.9.2014, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Milano 8.3.2016, Trib. Bologna 24.2.2016).

Da quanto precede consegue l’inammissibilità della CTU, risultando le prospettazioni attoree infondate in punto di diritto.

Ogni altra questione risulta assorbita.

Alla luce di quanto esposto, le domande di parte attrice vanno integralmente rigettate e alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, liquidate come da seguente dispositivo, tenuto conto dei valori del pertinente scaglione, conglobata la fase decisoria in quella istruttoria o di trattazione siccome assorbita in ragione del rito.

P.Q.M. 

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione, istanza disattesa, così provvede:

rigetta le domande di parte attrice;

condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Torino, il 20 settembre 2017.

Il Giudice

(dott.ssa Manuela Massino)

 

 

USURA – PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA: non vale ai fini della sommatoria - Ex Parte Creditoris