USURA – MUTUO: non è illecita la richiesta di pagamento di interessi a un tasso che, in un momento successivo alla stipula del contratto, superi la soglia ex L. n. 108 del 1996

Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco

USURA – MUTUO: non è illecita la richiesta di pagamento di interessi a un tasso che, in un momento successivo alla stipula del contratto, superi la soglia ex L. n. 108 del 1996

Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto ciò, in particolare, alla stregua della norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 24 del 2001), della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospettata illegittimità, in riferimento alla Cost., artt. 3, 24, 47 e 77, con la sentenza n. 29 del 2002.

Pertanto, è da ritenersi esclusa la illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell’usura definita con il procedimento previsto dalla citata L. n. 108 del 1996, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi.

Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Rubino – Rel. Spaziani, con la ordinanza n. 24743 del 17 agosto 2023.

Accadeva che la società debitrice, nell’opporsi all’esecuzione immobiliare promossa dalla banca con la quale aveva sottoscritto un contratto di mutuo fondiario, deduceva la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi, quale convenzione anatocistica, e il carattere usurario della misura degli interessi stessi.

Costituitasi la società opposta, il tribunale accoglieva l’opposizione dopo aver accertato il carattere usurario sopravvenuto degli interessi, ritenuto che la L. n. 108 del 1996, sebbene irretroattiva, fosse tuttavia applicabile ai rapporti pendenti “limitatamente agli effetti in corso”, e condannava la banca a restituire alla debitrice la somma di Euro 74.539,00.

A seguito del rigetto dell’opposizione anche dal Giudice dell’Appello, il mutuatario proponeva ricorso in Cassazione sulla base di due motivi.

Nel secondo motivo lamentava che la pattuizione del saggio degli interessi, con piano di ammortamento “alla francese”, sarebbe stata nulla per un duplice ordine di motivi: da un lato, per violazione degli artt. 1283c.c. (in tema di divieto di anatocismo) e 1284, comma 3, c.c., con conseguente sostituzione automatica della clausola nulla con la norma imperativa diretta a prevedere la determinazione degli interessi nella misura legale in difetto di diversa pattuizione; dall’altro lato, per violazione degli artt. 1418 e 1815, comma 2, c.c., in ragione dell’originario carattere usurario degli interessi oggetto della convenzione.

Il giudice riteneva tale motivo infondato, affermando che qualora il tasso di interessi pattuito nell’ambito di un contratto di mutuo fondiario prima della legge 108/1996, che fissa il tasso soglia oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari, risulti superiore a tale soglia, ciò non comporta l’invalidità della clausola di determinazione degli interessi. Di conseguenza, non può qualificarsi come contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto la volontà del mutuante di applicare gli interessi contrattualmente stabiliti.

Tale decisione è stata assunta in aderenza ai principi espressi dalla Suprema Corte a sezioni unite con la sentenza del 19/10/2017 n. 24675.

Di conseguenza, la Corte rigettava il ricorso con condanna della debitrice al pagamento delle spese legali.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

MUTUO: L’USURA VA ACCERTATA SOLO SE È STATA EFFETTIVAMENTE APPLICATA LA MORA

MANCA L’INTERESSE AD AGIRE QUANDO IL RAPPORTO CONTRATTUALE SI È ESAURITO SENZA APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI

Sentenza | Tribunale di Paola, Giudice Antonio Scortecci | 24.05.2022 | n.392

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-lusura-va-accertata-solo-se-e-stata-effettivamente-applicata-la-mora

MUTUO: L’INTERESSE MORATORIO USURARIO NON IMPLICA LA SANZIONE DELLA GRATUITÀ

SONO DOVUTI GLI INTERESSI NELLA MISURA DEI CORRISPETTIVI LECITAMENTE CONVENUTI

Sentenza | Tribunale di Taranto, Giudice Claudio Casarano | 12.04.2022 | n.958

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-linteresse-moratorio-usurario-non-implica-la-sanzione-della-gratuita

USURA: L’ATTESISSIMA PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE SUGLI INTERESSI MORATORI. PASSA LA LINEA DEL CONFRONTO DI DATI “OMOGENEI”

TASSO SOGLIA “DI MORA” ED AUTONOMA VERIFICA. SEMPRE DOVUTI GLI INTERESSI CORRISPETTIVI “LECITI”

Sentenza | Corte di Cassazione, SS. UU. Civ., Pres. Mammone – Rel. Cirillo | 18.09.2020 | n.19597

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lattesissima-pronuncia-delle-sezioni-unite-sullusurarieta-degli-interessi-moratori?swcfpc=1

USURA – MUTUO: non è illecita la richiesta di pagamento di interessi a un tasso che, in un momento successivo alla stipula del contratto, superi la soglia ex L. n. 108 del 1996 - Ex Parte Creditoris