USURA: l’interesse ad una pronuncia definitiva deve essere specificamente individuato, dedotto e dimostrato
Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco
Per le domande di accertamento l’interesse a conseguire una pronuncia che in via definitiva stabilisca la situazione giuridica vantata nei confronti dell’altra parte, a prescindere dalla pretesa di conseguire una immediata tutela della situazione giuridica stessa, deve essere specificamente individuato, dedotto e dimostrato.
L’interesse alla determinazione con efficacia di giudicato della disciplina applicabile ad un rapporto giuridico non è tutelato dall’ordinamento in via generale, ma tipica, ed anzi la stessa previsione di azioni tipiche vale ad escludere l’ammissibilità di una azione generale di accertamento.
Questi i principi espressi dal Tribunale di l’Aquila, Giudice Roberto Ferrari, con l’ordinanza del 20 settembre 2018.
Nella fattispecie esaminata, un mutuatario conveniva in giudizio un istituto di credito, con il quale aveva stipulato un contratto di conto corrente e un mutuo ipotecario, al fine di far accertare l’applicazione di condizioni illegittime e di tassi di interesse usurari in riferimento al mutuo de quo.
Si costituiva in giudizio la banca, la quale eccepiva la carenza di interesse ad agire ex art.100 c.p.c. dell’attore in quanto le domande proposte erano domande di mero accertamento della invalidità di clausole negoziali, delle norme contrattuali e legali applicabili ai contratti, quindi non era stato dedotto alcuno specifico interesse giuridicamente tutelato alla pronuncia di accertamento, pertanto, chiedeva il rigetto delle stesse.
Il Giudice adito, in merito all’eccezione sollevata da parte convenuta, infatti, ha specificato che mentre per le domande di condanna l’interesse ad agire è desumibile con evidenza, poiché la domanda è diretta all’effettivo conseguimento di un bene della vita, tanto da non richiedere solitamente una apposita allegazione e dimostrazione dell’interesse ad agire, invece, per le domande di accertamento l’interesse a conseguire una pronuncia che in via definitiva stabilisca la situazione giuridica vantata nei confronti dell’ altra parte, a prescindere dalla pretesa di conseguire una immediata tutela della situazione giuridica stessa, deve essere specificamente individuato, dedotto e dimostrato.
Invero tale interesse, ove dedotto, non potrebbe comunque mai sostanziarsi in relazione ad indeterminati ed ipotetici effetti futuri del negozio o del rapporto giuridico posto a fondamento della situazione soggettiva vantata, ma deve essere ancorato ad un determinato diritto dal quale derivi una pretesa altrettanto determinata, in ordine alla quale sussista una controversia attualmente manifestata e non soltanto potenziale.
Il Tribunale continuava precisando che: “quanto agli argomenti a fondamento della giurisprudenza a sostegno dell’ ammissibilità di domande di mero accertamento, va da un lato rilevato che l’inammissibilità di una domanda di ripetizione nondum nata non postula minimamente quale antecedente logico necessario l’ammissibilità della domanda di accertamento dei criteri di computo, dall’altro ribadito che l’interesse ad agire va ravvisato in un interesse specificamente tutelato dalla legge, in ordine al quale va altresì evidenziata la necessità e idoneità del tipo di tutela invocata”.
Infine, l’interesse alla determinazione con efficacia di giudicato della disciplina applicabile ad un rapporto giuridico non è tutelato dall’ordinamento in via generale, ma tipica, ed anzi la stessa previsione di azioni tipiche vale ad escludere l’ammissibilità di una azione generale di accertamento.
Per le suddette ragioni il Giudice ha rigettato le domande, con conseguente condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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Sentenza | Tribunale di Roma, dott. Vittorio Carlomagno | 14.10.2015 | n.20694
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