USURA: la verifica va effettuata per ciascuna categoria di interessi (corrispettivi e moratori)
Pubblicato il da Avv. Viviana Villanova
Testo massima
La verifica del rispetto del tasso soglia deve essere operata distintamente per ciascuna categoria di interessi (corrispettivi e moratori). Non è corretto il metodo di verifica fondato sulla sommatoria tra il tasso di interesse corrispettivo e quello dell’interesse moratorio, atteso che l’applicazione degli interessi moratori è meramente eventuale, mentre l’interesse corrispettivo si applica sul capitale del finanziamento ancora da restituire. Il ritardo nel pagamento di una o più rate, che determina il tasso di mora, non necessariamente conduce all’applicazione di un tasso di interesse complessivo, corrispettivo e moratorio, unitariamente considerato, esorbitante il tasso soglia, dovendo essere invece verificato se, alla luce dell’applicazione di interessi moratori, il conteggio degli interessi di mora sulla rata non pagata sommato a quello degli interessi corrispettivi dovuti nello stesso periodo, dia luogo ad un importo complessivo di interessi che, rapportato alla quota di capitale residuo, rappresenti una percentuale superiore al tasso soglia nel trimestre di riferimento. Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Trento, Dott.ssa Adriana De Tommaso, con la sentenza del 25.02.2016. Nella fattispecie considerata, un mutuatario conveniva in giudizio la Banca, deducendo l’usurarietà del contratto di mutuo e l’applicazione di interessi anatocistici e chiedendo la condanna dell’Istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al risarcimento del danno oltre che, in via subordinata, previa compensazione tra quanto pagato in eccesso e quanto dovuto, il ricalcolo della rata mensile senza alcun interesse e spesa per rideterminare i reali saldi conto. La Banca convenuta impugnava ogni avversa pretesa, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Il Tribunale di Trento, rilevata la necessità di operare il controllo del rispetto del tasso soglia distintamente per ciascuna categoria di interessi attesa l’inammissibilità di un metodo di calcolo fondato sulla sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e moratorio, in considerazione della loro diversa natura, escludeva nella fattispecie, il dedotto superamento del tasso soglia, in quanto l’interesse moratorio, così come quello corrispettivo, erano stati convenzionalmente previsti ad un tasso inferiore al tasso soglia. Il Giudice di prime cure, in ordine alla denunzia di pratica anatocistica legata alla struttura del mutuo, con rata fissa e rate costanti (cd. metodo alla francese), osservava che nel mutuo alla francese, ciascuna rata si compone per una parte del rimborso del capitale e per una parte di interessi; che gli interessi dovuti sull’intero finanziamento vengono ripartiti nel numero delle rate previste e la quota di interessi in ciascuna rata calcolata sul capitale ancora da rimborsare, per il periodo di riferimento della rata; che alla scadenza di ciascuna rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati confluendo nella rata successiva; che la parte di capitale per ciascuna rata viene determinata per differenza rispetto alla quota per interessi dovuti sul capitale da rimborsare. Tanto premesso, il Tribunale adito, affermata la piena legittimità del sistema fondato sul metodo cd. “alla francese” ed esclusa l’applicazione, nel caso di specie, di interessi anatocistici, rigettava la domanda proposta, condannando l’attrice al pagamento delle spese di lite. Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista: USURA: È ESCLUSA LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON I CORRISPETTIVI LA SOMMATORIA RAPPRESENTA UN “NON TASSO” O UN “TASSO CREATIVO” Sentenza Tribunale di Bergamo, G.I. Dott. Tommaso Del Giudice 25-02-2016 n.734 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-e-esclusa-la-sommatoria-degli-interessi-moratori-con-i-corrispettivi.html USURA: VA VERIFICATA IN RELAZIONE AI SINGOLI TASSI CORRISPETTIVI E MORATORI SENZA ALCUNA SOMMATORIA EVENTUALE NULLITÀ DEI MORATORI NON INFICIA VALIDITÀ CORRISPETTIVI Ordinanza Tribunale di Nola, dott. Fabio Mazzei 23-03-2016 USURA: INAMMISSIBILE LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI L’INVALIDITÀ DELLA CLAUSOLA DEGLI INTERESSI MORATORI USURARI NON SI ESTENDE AI CORRISPETTIVI Sentenza Tribunale di Verona, dott. Vittorio Carlo Aliprandi 31-03-2016 n.805 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-inammissibile-la-sommatoria-degli-interessi-corrispettivi-e-moratori.htmlTesto del provvedimento