USURA: la sommatoria tra tasso corrispettivo e di mora è una operazione illegittima
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La verifica del tasso di mora è stata correttamente eseguita senza alcuna sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, trattandosi di operazione, quella della dedotta sommatoria, non legittima a meno che lo stesso contratto non determini ai fini della quantificazione del tasso di interesse moratorio, la maggiorazione del tasso corrispettivo di determinati punti percentuali.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari, con la sentenza n. 23170 del 30.11.2018.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: PER LA VERIFICA DEL TASSO SOGLIA, NON VANNO SOMMATI INTERESSI MORATORI E CONVENZIONALI
ESSI TROVANO APPLICAZIONE ALTERNATIVAMENTE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 19.09.2018 | n.17547
USURA: LA NULLITÀ EX ART. 1815 C.2 C.C. COLPISCE UNICAMENTE LA CLAUSOLA CONCERNENTE GLI INTERESSI MORATORI
LA MAGGIORAZIONE STABILITA CONTRATTUALMENTE PER I CASI DI RITARDATO PAGAMENTO È PARI A 2,1 PUNTI PERCENTUALI
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Federico Ria | 31.12.2018 | n.1943
MUTUO CON AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: NESSUNA SOMMATORIA TRA MORATORI E CONVENZIONALI
LE DUE CATEGORIE DI INTERESSI SI APPLICANO ALTERNATIVAMENTE
Sentenza | Tribunale di Sassari, Giudice Giovanna Maria Mossa | 24.12.2018 | n.1365
USURA- MORATORI: IRRILEVANTE IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
OCCORRE LA PROVA CONCRETA DELLA LORO APPLICAZIONE
Sentenza | Tribunale di Nola, Giudice Rosa Anna Capozzi | 06.11.2018 | n.1984