USURA: la pattuizione dell’interesse di mora è autonoma e peculiare avendo funzione sanzionatoria
Pubblicato il da Dott.ssa Federica Pugliese
L’usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all’entità degli stessi e non già alla loro sommatoria, attesa la profonda diversità di causa tra interessi corrispettivi e moratori. Deve infatti osservarsi che la pattuizione dell’interesse di mora è autonoma e peculiare avendo la funzione di sanzionare il ritardo nell’adempimento e non rientra nei TEG medi rilevati dalla Banca d’Italia (che includono il tasso nominale e tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito), poiché essendo gli interessi moratori più alti per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie.
La previsione di un piano rimborso del mutuo graduale in particolare con rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese) non comporta violazione dell’art. 1283 c.c..
Questi i principi espressi dal Tribunale di Verona, Giudice Vittorio Carlo Aliprandi con la sentenza n.2875 del 11.12.2017.
Nella fattispecie in esame un cliente conveniva in giudizio la Banca lamentando l’applicazione di interessi di mora usurari, gli interessi anatocistici del piano di ammortamento e l’usurarietà della commissione di estinzione anticipata, chiedeva la declaratoria di gratuità del contratto di mutuo e la condanna alla restituzione di tutte le asserite somme indebitamente percepite quali corrispettivi del mutuo ipotecario.
Si costituiva con comparsa la Banca evidenziando l’infondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
Il Giudice si è espresso anzitutto sull’infondatezza della prima questione riguardo le doglianze della parte attorea sull’usurarietà degli interessi moratori, precisando che anche nell’ipotesi in cui si volesse ritenere che il tasso moratorio debba soggiacere al tasso soglia il mutuo inter partes non diverrebbe gratuito, essendo comunque dovuti gli interessi corrispettivi.
In relazione al giudizio di usurarietà degli interessi moratori, il Tribunale, in mancanza di un tasso soglia utilizzabile come parametro, facendo riferimento all’art. 644 c.p. e alla generica nozione di vantaggi sproporzionati, ha utilizzato quale parametro il differenziale medio (pari al 2,1%) previsto per il ritardato pagamento, stabilendo che nel caso concreto, la previsione di un interesse moratorio maggiorato di due punti percentuali rispetto ad un interesse corrispettivo al di sotto del tasso soglia non sia affatto inficiato da usurarietà.
Sulle restanti questioni, il Giudicante si è espresso anzitutto sull’irrilevanza della penale per l’anticipata estinzione del mutuo, abolita dal decreto c.d. Bersani, in quanto trattasi di voce che costituisce una sorta di multa poenitentialis ex art. 1373 c.c. e sulla legittimità del piano di ammortamento alla francese non determinante un effetto di anatocismo ex art. 1283 c.c..
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: GLI INTERESSI MORATORI HANNO NATURA RISARCITORIA E NON RIENTRANO NEL CALCOLO DEL TEG
LA VERIFICA DEI TASSI EX LEGE 108/96 SI ESEGUE CON UN CONFRONTO TRA DATI OMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Marzia Cruciani | 14.03.2018 | n.5545
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LE CLAUSOLE PENALI NON RILEVANO AI FINI DELLA USURA AVENDO FUNZIONE RISARCITORIA
Sentenza | Tribunale Asti, Dott.ssa Teresa Maria Francioso | 07.03.2017 | n.198
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IL TASSO DI MORA VA CONFRONTATO CON IL TASSO ANNUO EFFETTIVO DEL CREDITO EROGATO
Sentenza | Tribunale di Treviso, dott.ssa Elena Rossi, 02.12.2015