USURA: la disciplina si estende anche agli interessi moratori

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USURA: la disciplina si estende anche agli interessi moratori

La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell’ambito del tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali di cui all’art. 2 comma 1 della l. N.108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest’ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal TEGM incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell’art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l’indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM così come rilevato nei suddetti decreti. Dall’accertamento dell’usurarietà discende l’applicazione dell’art. 1815 comma 2 c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura usuraria pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224 comma 1 c.c.

Questi i principi ribaditi dalla Corte d’Appello di Firenze, Sez. II, Pres.Rel. Monti nella sentenza n. 1327 del 30 giugno 2021

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