USURA: irrilevante la CMS ante 2010
Pubblicato il da Avv. Marco Eduardo Acampora
L’art. 2-bis del D.L. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, non è norma di interpretazione autentica dell’art. 644, co. 3, c.p., bensì disposizione con portata innovativa dell’ordinamento, intervenuta a modificare, per il futuro, la complessa disciplina anche regolamentare (richiamata dall’art. 644, co.4, c.p.) tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.
Ne deriva che per i rapporti bancari esauritisi prima del 1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla Banca, essendo tenuto il giudice a procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della remunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario.
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Novara, Dott.ssa Lorena Casiraghi, con la sentenza n. 164 del 07.03.2017.
Il fideiussore di una società debitrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della Banca per il pagamento di un certo importo a titolo di saldo debitore di un conto corrente intestato alla correntista, allegando, nello specifico, l’applicazione da parte dell’Istituto di credito di interessi superiori al tasso soglia, di commissioni e spese collegate al credito non dovute e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna della convenuta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio la Banca, concludendo nel merito per il rigetto dell’opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti e l’espletamento della CTU contabile.
Il Tribunale, in ordine alle censure relative alla presunta usurarietà originaria e sopravvenuta dei tassi di interessi applicati dalla Banca nel corso del rapporto, osservava che le doglianze di parte opponente, alla luce della consulenza tecnica d’ufficio, dovevano ritenersi infondate dal momento che la perizia contabile aveva confermato la correttezza delle voci applicate dalla convenuta.
In applicazione dei principi giurisprudenziali elaborati in materia, il Giudicante riteneva, infatti, di escludere la c.m.s. dal computo del T.E.G., aderendo alla ricostruzione di calcolo operata seguendo le Istruzioni della Banca d’Italia dalla recente sentenza n. 12965 del 22 giugno 2016, emessa dalla Suprema Corte, secondo cui “l’art. 2-bis del D.L. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, non è norma di interpretazione autentica dell’art. 644, co. 3, c.p., bensì disposizione con portata innovativa dell’ordinamento, intervenuta a modificare, per il futuro, la complessa disciplina anche regolamentare (richiamata dall’art. 644, co.4, c.p.) tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, derivandone che per i rapporti bancari esauritisi prima del 1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non debba tenersi conto delle CMS applicate dalla Banca, essendo tenuto il giudice a procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato”.
Il Tribunale adito, esclusa, dunque, l’applicazione da parte dell’Istituto di credito convenuto di interessi eccedenti la soglia usuraria, rigettava l’opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando il fideiussore alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si invia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: PER I RAPPORTI ESAURITISI PRIMA DEL 2010 NON DEVE TENERSI CONTO DELLE CMS
PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO SOGLIA OCCORRE COMPARARE ELEMENTI OMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Crotone, Dott.ssa Alessandra Angiuli | 02.01.2017 | n.1
USURA: NON PUÒ INCLUDERSI LA CMS SE QUESTA NON È STATA CONSIDERATA NELLA DETERMINAZIONE DEI TASSI SOGLIA
SAREBBE ILLEGITTIMO IL CONFRONTO CON TAEG CALCOLATI SULLA BASE DI CRITERI NON OMOGENEI
Sentenza | Tribunale di Roma, dott.ssa Maria Pia De Lorenzo | 10.11.2016 | n.21568
USURA: LA CMS È ESCLUSA DAL CALCOLO DEL TEG PER I RAPPORTI ANTE 2010
LA DISCIPLINA EX L. 2/09 HA NATURA INNOVATIVA E NON SI APPLICA RETROATTIVAMENTE
Sentenza | Tribunale di Torino, dott.ssa Maurizia Giusta | 04.11.2016 | n.5266