USURA: inammissibile il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori
Pubblicato il da Avv. Brunella Caniglia
Ai fini della valutazione dell’usura, non possono essere cumulati il tasso soglia per l’interesse corrispettivo e quello per l’interesse moratorio, in quanto sono ontologicamente e funzionalmente diversi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Trapani, giudice Monica Stocco nella sentenza n. 504 del 09.06.2021.
Il caso di specie aveva ad oggetto un giudizio di cognizione ordinaria di restituzione degli indebiti bancari relativamente a un contratto di mutuo stipulato nel 2009: veniva eccepita la usurarietà degli interessi corrispettivi e di mora assumendo la loro cumulabilità ex art. 644 c.p.
Orbene, data la differenza ontologica tra interesse corrispettivo e moratorio, si nega la presunta usurarietà eccepita, invocando l’indirizzo consolidato della Suprema Corte, che, ai fini della nullità ex art. 1815 c.c., ha indicato la valutazione distinta del tasso soglia per l’interesse corrispettivo e del tasso soglia per l’interesse moratorio.
E’ per tali ragioni che il Tribunale rigettava la domanda attorea con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: INTERESSI MORATORI E DETERMINAZIONE DEL TASSO SOGLIA USURARIO
FORMULA (TEGM) + 2,1% (MAGG. MEDIA B.I.)+ 50% (MAGG. EX ART. 2, L.108/1996)
Sentenza | Tribunale di Marsala, Giudice Marcello Bellomo | 09.03.2021 | n.171
MUTUO: l’usurarietà degli interessi moratori non si comunica agli interessi corrispettivi inferiori al tasso soglia usura
Ciò in ragione della pacifica diversità di funzioni che assolvono le due tipologie di interessi menzionati.
Sentenza | Tribunale di Salerno, Giudice Andrea Ferraiuolo | 04.08.2021 | n.2492
USURA: la pattuizione del tasso di mora in una misura percentuale maggiorata non determina sommatoria
Gli interessi moratori si sostituiscono e non sì aggiungono a quelli corrispettivi
Sentenza | Tribunale Di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo | 28.12.2020 | N.231