USURA: il raffronto va effettuato tra voci di costo omogenee per natura e funzione

Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco

USURA: il raffronto va effettuato tra voci di costo omogenee per natura e funzione

Il tasso di mora non è confrontabile con il tasso globale medio, che è determinato escludendo la maggiorazione richiesta dalle banche a titolo di mora, come esplicitato nelle Istruzioni della Banca d’Italia destinate a rilevare il TEGM e nei decreti trimestrali del Ministero dell’Economia e Finanze. A conforto di tale impostazione, è sufficiente il richiamo alla direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, che, dettando la disciplina comunitaria relativa ai contratti di credito ai consumatori, all’art. 19, par. 2, esclude dal calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) qualsiasi penale da inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora. 

Appare, dunque, irragionevole e irrazionale il raffronto del tasso di mora con un parametro del tutto disomogeneo costituito dal TEGM. 

La deduzione della natura usuraria del tasso di mora effettuata previa ricostruzione del cd. tasso effettivo di mora (T.E.M.O), comprensivo anche di tutte le spese e gli oneri connessi all’erogazione del credito è errata da un punto di vista logico-giuridico, in quanto muove da presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia con il concetto di Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), senza tenere conto che quest’ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all’erogazione del credito, dovendo escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all’interesse moratorio, che invece dipende non dall’erogazione del credito, quanto piuttosto dall’inadempimento del debitore. 

Il costo previsto contrattualmente per il caso di estinzione anticipata non è collegato esattamente alla erogazione del mutuo, ma assolve all’esigenza di remunerare la banca per il caso in cui il rapporto dovesse essere estinto anticipatamente per volontà del mutuatario, tenuto a pagare esclusivamente il capitale residuo e gli interessi fino a quel momento maturati, perdendo l’istituto di credito la remunerazione del prestito pattuita per l’ipotesi in cui il rapporto si fosse estinto secondo l’originario piano di ammortamento. In altre parole, le penale per l’estinzione anticipata assolve alla funzione di corrispettivo per l’esercizio dello ius poenitendi. Pertanto, laddove si volesse sostenere che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell’inclusione nel TAEG dell’incidenza percentuale della penale per l’estinzione anticipata del mutuo, verrebbe di nuovo postulata una sommatoria fra voci eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. 

Il metodo di ammortamento “alla francese” non implica, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, posto che questi vengono comunque calcolati sulla somma capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altre parole, ciascuna rata comprende il pagamento degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce e gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale e cioè sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata precedente, ed unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. 

Questi i principi di diritto espressi dal Tribunale di Civitavecchia, Giudice Giulia Sorrentino con la sentenza del 15 febbraio 2021.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

USURA: L’ACCERTAMENTO POTRÀ AVVENIRE SOLO AL MOMENTO DELL’APPLICAZIONE DELLA PENALE PER ESTINZIONE ANTICIPATA

L’USURARIETÀ DEI COSTI LEGATI AL CONTRATTO NON È PRONOSTICABILE CON CERTEZZA AL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE

Sentenza | Tribunale di Ancona, Giudice Roberta Casoli | 03.12.2020 | n.1522 

USURA BANCARIA: LA COMMISSIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA NON VA INCLUSA NEL CALCOLO TEG

SI VIOLEREBBE IL PRINCIPIO DI SIMMETRIA ENUNCIATO DALLE SEZIONI UNITE

Sentenza | Corte d’Appello di Bari, Pres. Sansone – Rel. Dibisceglia | 24.11.2020 | n.2267 

USURA: GLI INTERESSI DI MORA NON DEVONO ESSERE COMPUTATI CON RIFERIMENTO AI TASSI-SOGLIA

IL TASSO EFFETTIVO DI MORA C.D. T.E.M.O È INESISTENTE, ARBITRARIO E PRIVO DI RISCONTRO NORMATIVO

Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Daniela Grossi | 05.03.2018 | n.20214

USURA: INATTENDIBILE PERIZIA ECONOMETRICA SU TEMO. CONDANNA ALLE SPESE € 13.430,00

I CALCOLI EFFETTUATI SONO BASATI A MONTE SU PRESUPPOSTI LOGICI E GIURIDICI NON CORRETTI

Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio | 26.04.2018 | n.1169

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