USURA: il parametro di riferimento per valutare la legittimità degli interessi di mora non può essere il cd. TEMO
Pubblicato il da Redazione - aggiornato il
In tema di usura, gli interessi moratori sono rilevanti ma, in virtù del principio di simmetria, gli interessi di mora non vanno sommati a quelli corrispettivi, ma devono essere considerati autonomamente e confrontati con il TEGM dei corrispettivi aumentato della maggiorazione media eventualmente indicata nei decreti ministeriali.
Orbene, il parametro di riferimento per valutare la legittimità degli interessi di mora è il tasso nominale di mora che va confrontato, tra l’altro, con la soglia prevista per i corrispettivi, aumentata della percentuale media degli interessi moratori prevista dal decreto ministeriale
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Napoli, Giudice Roberto Notaro nella sentenza n. 8278 del 12.10.2021.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: no al cumulo tra interessi corrispettivi e moratori
I primi remunerano la somma mutuata, i secondi risarciscono il danno da ritardo
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Aldo Aratro | 21.09.2021 | n.7632
USURA: Interessi moratori e determinazione del tasso soglia usurario
Formula (tegm) + 2,1% (magg. media B.I.)+ 50% (magg. ex art. 2, L.108/1996)
Sentenza | Tribunale di Marsala, Giudice Marcello Bellomo | 09.03.2021 | n.171
USURA: la sommatoria dei tassi corrispettivi e moratori è del tutto errata
Il primo tasso è riferito all’intero capitale di credito mentre il secondo è riferito alla rata e/o al capitale scaduto
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, Pres. Rel. Mungo | 18.01.2021 | n.143