USURA: IL METODO DI CALCOLO DEL TEG CON L’INCLUSIONE DELLA CMS NON È CONDIVISIBILE

Pubblicato il da Avv. Maria Luigia Ienco

Testo massima

La domanda di restituzione di indebito bancario per l’accertamento dell’usura fondata sul calcolo di inclusione della CMS nel calcolo del TEG è destituita di fondamento e va sanzionata con la condanna al pagamento delle spese. Un chiaro monito  a tutti coloro che intendono sostenere una simile tesi è stato trasmesso dal Tribunale di Milano dott.ssa Antonella Cozzi, che con la sentenza del  01/07/2014 ha confermato il principio, da ritenersi ormai pacifico e consolidato, per il quale al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell’art 2 della legge 108/1996 – fino al dicembre 2010 – gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d’Italia e dell’UIC pubblicate nel 2006, che escludono dal calcolo del TEG le commissioni di massimo scoperto.  Nel caso di specie, una società ha convenuto in giudizio la Banca deducendo, tra l’altro, l’usura bancaria del contratto di conto corrente basandosi su un criterio di calcolo diverso da quello della metodica rilevazione del TEG che prevede l’esclusione della CMS e delle spese per i rapporti anteriori al dicembre 2010. A fondamento delle domande gli attori, hanno prodotto inoltre una perizia di parte adottando il suddetto erroneo metodo di calcolo (con inclusione della CMS e delle spese). Il Giudice, sul punto ha rilevato non solo l’inesattezza e la lacunosità dell’elaborato evidenziando soprattutto l’erroneità laddove ai fini del calcolo del TEG in relazione alla determinazione del tasso usurario comprendeva sia la commissione di massimo scoperto che le spese, per un contratto sottoscritto in data 13.4.2006 per il quale le commissioni di massimo scoperto non andavano incluse nel calcolo del TEG. Il Tribunale, infatti, ha richiamato la normativa vigente la quale all’art. 2-bis del decreto-legge n. 185/2008, come convertito dalla legge n. 2/2009, ha stabilito che le commissioni, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della Banca dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione di fondi, sono rilevanti ai fini dell’applicazione del citato art. 2 della legge n. 108/1996 e ciò a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Lo stesso articolo dispone che il limite di determinazione del tasso soglia rimane regolato dalla disciplina vigente fino a che la rilevazione del TEGM “non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni“. Orbene, le “Istruzioni per la rilevazione di tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia nell’agosto 2009 prevedendo nelle disposizioni transitorie, che, fino al dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell’art 2 della legge 108/1996, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d’Italia e dell’UIC pubblicate nel 2006, che escludono dal calcolo del TEG le commissioni di massimo scoperto. Alla luce di tali motivazioni, il Giudice, ha rigettato le domande proposte dagli attori condannandoo gli stessi alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in € 8.700,00, assurgendo la sua pronuncia ad ammonimento per tutti coloro che propongono cause meramente speculativa. La questione giuridica può ormai definirsi consolidata alla luce anche dei numerosi precedenti che hanno affermato il detto principio di diritto e quindi legittima è stata la condanna al pagamento delle spese processuali. Sul punto, si segnalano,  i seguenti precedenti già oggetto di ampio approfondimento sulla rivista giuridica: USURA BANCARIA: INATTENDIBILI FORMULE DI CALCOLO DIVERSE DA QUELLA DI BANKITALIA UNA DIVERSA E GENERICA PROSPETTAZIONE RENDE MERAMENTE ESPLORATIVA LA CONSULENZA CONTABILE  Sentenza | Tribunale di Milano, dott. F.Ferrari | 23-12-2014 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco  USURA BANCARIA: È LO STESSO LEGISLATORE AD ESCLUDERE LA RILEVANZA DELLA CMS ANTE 2010


LA NUOVA MODALITÀ DI RILEVAZIONE, INCLUSIVA DELLA CMS, RATIFICA TRANSITORIAMENTE LE ISTRUZIONI DI BANKITALIA PREVIGENTI  Sentenza | Tribunale di Treviso, dott. Bruno Casciarri | 27-10-2014 | Autore: Avv. Antonio De Simone  ISTRUZIONI BANCA D’ITALIA: NORME TECNICHE AUTORIZZATE DAL LEGISLATORE SECONDARIO


LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA DANNO UNIFORME APPLICAZIONE ALL’ART. 644, COMMA QUARTO, C.P.  Sentenza | Tribunale di Milano, dott. Antonio Stefani | 21-10-2014 | Autore: Avv. Maria Teresa De Luca   USURA BANCARIA: LA CMS VA ESCLUSA DAL COMPUTO DEL TEG PER I RAPPORTI ANTE 2010


L’ART. 2 BIS L 27/2009 NON HA VALORE INTERPRETATIVO DELLA NORMATIVA PASSATA
Ordinanza | Corte di Appello di Milano, Pres. dott. Canzio, Rel. dott.ssa Fiecconi | 20-10-2014 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco
USURA: AI FINI DEL COMPUTO DEL TEG, NON VANNO CONSIDERATI LA CMS E LA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE


IN RELAZIONE A CONTRATTI CONCLUSI ED ESEGUITI PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE N. 78/2009, LA COMMISSIONE È PERFETTAMENTE VALIDA ED EFFICACE, NON POTENDOSENE RITENERE NULLO L’OGGETTO O LA CAUSA  Tribunale di Torino, dott. Bruno Conca | Sentenza | 08-10-2014 | Autore: Avv. Gian Luca Matarazzi  USURA BANCARIA: IRRILEVANZA DELLA CMS PER I CONTRATTI CONCLUSI ANTE 2009 NON POSSONO ESSERE DISATTESE LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA, AVENTI NATURA DI “NORME SECONDARIE ABILITATE”  Sentenza | Tribunale di Ferrara, dott. Roberto Vignati | 02-07-2014  USURA BANCARIA: LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA HANNO NATURA DI NORME TECNICHE AUTORIZZATE


NON PUÒ TENERSI CONTO DI CALCOLI DEL TEG EFFETTUATI SULLA BASE DI FORMULE DIFFERENTI  Sentenza | Tribunale di Milano, dott. A.S.Stefani | 03-06-2014 | n.7234 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco  USURA: LA BANCA NON PUÒ OPERARE DIFFORMEMENTE DALLE ISTRUZIONI DELL’ORGANO DI VIGILANZA


IL CLIENTE NON PUÒ DOLERSI DELL’APPLICAZIONE DELLE CMS PATTUITE PER ISCRITTO Sentenza | Tribunale di Ferrara, dott. Alessandro Rizzieri | 21-05-2014 | n.592  USURA BANCARIA: INESIGIBILITÀ DI CONDOTTE DIFFORMI DALLE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA


IL SOPRAVVENUTO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE, PER QUANTO CONSOLIDATO, NON PUÒ DETERMINARE L’ILLEGITTIMITÀ DEL COMPORTAMENTO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO Sentenza | Tribunale di Torino, dott.ssa Maurizia Giusta | 17-02-2014 | n.1244 | Autore: Avv. Antonio De Simone USURA BANCARIA: C.M.S. ESCLUSA DAL TEG PER I RAPPORTI ANTE LEGGE N. 2/2009 L’OSSERVANZA DELLE SOGLIE DI CUI ALLE RILEVAZIONI DELLA BANCA D’ITALIA COMPORTA IN VIA AUTOMATICA IL RISPETTO DELL’ART.644 CP  Sentenza | Tribunale di Verona | 09-12-2013 | Autore: Avvocato Camilla Perone Pacifico  ?

Testo del provvedimento

USURA: IL METODO DI CALCOLO DEL TEG CON L’INCLUSIONE DELLA CMS NON È CONDIVISIBILE - Ex Parte Creditoris