USURA: gli interessi di mora possono essere valutati solo in quanto concretamente applicati

Pubblicato il da Avv. Angela Ruocco - aggiornato il

“La domanda di usurarietà del mutuo non può pertanto essere accolta in quanto l’evento dedotto a sostengo dell’usurarietà (applicazione degli interessi di mora) non si è mai verificato, sicché gli interessi di mora non sono mai stati concretamente applicati per il semplice motivo che non sono mai stati dovuti dall’attore. 

Per questi motivi risulta anche irrilevante sotto il profilo dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. valutare se gli interessi di mora di per sé considerati superassero o meno il tasso soglia in quanto, quand’anche l’assunto fosse veritiero, la loro mancata applicazione rende del tutto superfluo ai fini della presente decisione l’accertamento richiesto da parte attrice, posto che il presupposto per la rilevanza a fini usurari degli interessi di mora è il verificarsi delle condizioni contrattuali per la loro applicazione, presupposto insussistnte nella fattispecie in esame. 

Quanto precede vale anche per la penale per estinzione anticipata: non rileva, infatti, che in caso di estinzione anticipata dopo 29 giorni vi sarebbe stata l’applicazione di un tasso superiore alla soglia usuraria, in quanto ipotesi non verificatasi in concreto. “

Questa è una parte del percorso motivazionale seguito dal Tribunale di Torino, Giudice Luca Martinat nella sentenza n. 4555 del 28.09.2017 con cui è stata decisa la causa promossa da alcuni clienti contro la Banca avente ad oggetto, tra le altre, l’accertamento dell’usurarietà del mutuo con conseguente condanna dell’Istituto di credito.

Invero il Giudice, rilevato che i clienti avevano costantemente adempiuto al mutuo e, quindi, verificato che pertanto alcun interesse di mora (tantomeno usurario), sarebbe stato dovuto da parte attrice né avrebbe potuto mai essere applicato, ritiene irrilevante e superfluo ai fini della decisione valutare se questo superasse o meno il tasso soglia.

Tale ragionamento è da ritenersi applicabile altresì alle contestazioni relative alla penale per estinzione anticipata ed all’anatocismo derivante dall’applicazione degli interessi di mora sulla quota della rata di rimborso riferita agli interessi corrispettivi.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il Tribunale ha rigettato tutte le domande formulate da parte attrice, condannando i CLIENTI, in solido fra di loro, alla rifusione delle spese di lite a favore della BANCA.

Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:

USURA: LA DECISIONE N.23192/17 DELLA CASSAZIONE NON È DIRIMENTE PER SOSTENERE LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI

L’ONTOLOGICA DIVERSITÀ DI FUNZIONE DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI E DI MORA NE IMPEDISCE IL CUMULO

Sentenza | Tribunale di Velletri, Pres. Dott. Marcello Buscema | 08.11.2017 | n.3136

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-decisione-n-2319217-della-cassazione-non-e-dirimente-per-sostenere-la-tesi-della-sommatoria-dei-tassi 

USURA: INTERESSI DI MORA E PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA ESCLUSI DAL CALCOLO DEL TEG

E’ ILLOGICO IL CONFRONTO CON SOGLIE DETERMINATE IN RELAZIONE AI SOLI INTERESSI CORRISPETTIVI

Sentenza | Tribunale di Agrigento, Giudice Silvia Capitano | 31.10.2017 | n.1636

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-interessi-mora-penale-estinzione-anticipata-esclusi-dal-calcolo-del-teg 

USURA: INFONDATA LA PRETESA DI SOMMARE INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI

È DEL TUTTO INATTENDIBILE LA DETERMINAZIONE DI UN TASSO EFFETTIVO DI MORA (CD. TEMO)

Sentenza | Tribunale di Pavia, Dott.ssa Laura Cortellaro | 31.10.2017 | n.1668

http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-infondata-la-pretesa-di-sommare-interessi-corrispettivi-e-moratori

 

 

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