USURA: gli interessi di mora devono essere considerati autonomamente ai fini della verifica di usurarietà

Pubblicato il da Dott.ssa Fabrizia Abbate

Essendo pacifica la diversa natura degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, se ne deve concludere che dovendo ciascuna tipologia separatamente rispettare il tasso soglia, se sono usurari solo gli interessi moratori, solo questi ultimi non siano dovuti, in applicazione analogica dell’art. 1815 co. 2 cc. 

La soluzione adottata da Banca d’Italia, di applicare per gli interessi moratori uno specifico tasso soglia, aumentato rispetto a quello previsto per i corrispettivi non è condivisibile: l’art. 2 L. 108/1996 prevede un solo tasso effettivo globale medio, in base al quale calcolare un unico tasso soglia, quindi, l’unica applicabile anche per gli interessi moratori è quella calcolata in base all’unico Tegm rilevato dal MEF.

Sono sempre dovuti gli interessi corrispettivi anche in ipotesi di una clausola contrattuale relativa ai moratori non rispettosa del tasso soglia vigente quando venne stipulato il contratto.

Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante, con la sentenza n. 626 del 17.01.2017.

Nella fattispecie in disamina dei mutuatari convenivano in giudizio la Banca chiedendo di dichiarare l’usurarietà del contratto mutuo con la stessa sottoscritto e la conseguente gratuità dello stesso, in ragione del fatto che al momento della pattuizione era stato convenuto un tasso di mora il quale, sommato al valore della polizza convenuta, determinava un un travalicamento del tasso soglia di riferimento, ciò anche in relazione alla clausola ex art 4 di detto contratto, ai sensi della quale era stabilito che il tasso di mora non era dovuto in sostituzione di quello corrispettivo, ma decorreva su un montante comprensivo di capitale, interessi corrispettivi e spese.

Si costituiva la Banca chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.

In merito alle doglianze attoree il Tribunale, operando un’articolata analisi della normativa di riferimento, ha rilevato che, riferendosi sia l’art. 644 cp, che l’art. 1815 cc ai soli interessi corrispettivi, la soglia usura e la sanzione del non essere dovuti interessi apparirebbero riguardare unicamente tale tipologia di interessi; tuttavia, stante l’estensione, per effetto dell’art. 1 co. 1 DL 394/2000 convertito in L. 24/2001, dell’applicazione della disciplina dell’usura agli interessi “convenuti a qualsiasi titolo”, ha ritenuto che il vaglio anti-usura debba essere effettuato anche con riferimento agli interessi di mora. 

Sul punto il giudicante ha però precisato che, essendo pacifica la diversa natura delle due tipologie di interessi – remunerando i corrispettivi il capitale e sanzionando i moratori il ritardo nell’inadempimento – ciascuna categoria deve separatamente rispettare la soglia usura, con la conseguenza che se sono usurari solo gli interessi moratori, solo questi ultimi non sono dovuti, in applicazione analogica dell’art. 1815 co. 2 cc.

Con riferimento alla soglia alla quale parametrare l’usurarietà degli interessi moratori, il giudice partenopeo non ha condiviso la soluzione adottata da Banca d’Italia di applicare per gli interessi di mora uno specifico tasso-soglia, aumentato rispetto a quello previsto per i corrispettivi, ciò in virtù della considerazione per cui l’art. 2 L. 108/1996 prevede un solo tasso effettivo globale medio, in base al quale calcolare un unico tasso soglia, di talchè l’unica soglia applicabile è quella calcolata in base all’unico Tegm rilevato dal MEF.

In ragione della diversità ontologica delle due categorie di interessi, il Tribunale partenopeo ha inoltre sottolineato che essendo gli stessi necessariamente previsti e disciplinati da distinte clausole contrattuali, in ipotesi di usurarietà dei moratori, solo la clausola disciplinante gli stessi sarebbe nulla, e per l’effetto non sarebbero dovuti i detti interessi, mentre continuerebbero ad essere dovuti i corrispettivi in base ad altra clausola rispettosa del tasso soglia vigente quando venne stipulato il contratto.

In conclusione il Tribunale ha ritenuto che la disciplina degli interessi corrispettivi non si applichi automaticamente agli interessi moratori, stante la loro ben diversa natura; e che se una norma, come l’art. 1 DL 394/2000 convertito in L. 24/2001, estende l’art. 1815 co. 2 cc agli interessi moratori, ciò significa che la stessa disciplina si applica a due fattispecie diverse; e, in definitiva, ciascuna delle due fattispecie, è distintamente ed autonomamente soggetta al regime della nullità in caso di convenuti interessi usurari.

In base ai suesposti rilievi, il giudice si è pronunciato per il rigetto della proposta domanda, altresì condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista: 

USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON CONCORRONO AL CALCOLO DEL TEG

LA MORA HA NATURA RISARCITORIA E SI CALCOLA ESCLUSIVAMENTE SULLE RATE SCADUTE E NON SUL CAPITALE

Sentenza | Tribunale di Lodi, Dott.ssa Flaviana Boniolo | 11.08.2016 | n.578 

ESCLUSO IL CUMULO DI INTERESSI MORATORI E CORRISPETTIVI

IN CASO DI INADEMPIMENTO, IL TASSO MORATORIO SI SOSTITUISCE AL TASSO CORRISPETTIVO

Sentenza Tribunale di Como, Dott. Alessandro Petronzi 20-04-2016

USURA: INAMMISSIBILE LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI

L’INVALIDITÀ DELLA CLAUSOLA DEGLI INTERESSI MORATORI USURARI NON SI ESTENDE AI CORRISPETTIVI

Sentenza Tribunale di Verona, dott. Vittorio Carlo Aliprandi 31-03-2016 n. 805

 

 

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