USURA: confrontare il tasso di mora con il tasso soglia corrispettivo è improprio
Pubblicato il da Dott. Massimiliano Perna
Testo massima
La Banca d’Italia e quindi i D.M. ministeriali trimestrali, non rilevano la soglia di usura dei tassi di mora medi sicché confrontare il tasso di mora con il tasso soglia corrispettivo è improprio. Sul punto del calcolo della soglia di mora usura va pertanto ricordato che nella giurisprudenza di merito si sta affermando il principio per cui per confrontare il tasso di mora, che non viene rilevato dai decreti trimestrali ministeriali, si debba operare un aumento per la mora media rilevata dalla Banca d’Italia con un delta del 2,10%. E‘ vero che nessuna norma o nessuna fonte secondaria prevede l’obbligo di operare tale maggiorazione, tuttavia tale maggiorazione va applicata per sopperire a quello che è evidentemente un vuoto, ovvero la mancata rilevazione trimestrale dei tassi medi di mora. Questi i principi espressi dal Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola, nella sentenza n. 1312 del 27.04.2016. Nel caso di specie, due mutuatari convenivano in giudizio la Banca deducendo di aver stipulato un mutuo ipotecario a tasso variabile con piano di rimborso alla francese per 300 rate mensili posticipate e lamentando l’usurarietà dei tassi corrispettivi e moratori concretamente applicati, nonché la natura anatocistica degli interessi del piano di ammortamento alla francese. Tanto premesso, gli attori, concludevano chiedendo la gratuità del contratto ex art. 1815 c.c., nonché l’accertamento della non obbligatorietà della polizza vita sottoscritta con conseguente diritto alla restituzione del quantum versato. La Banca convenuta, si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’opposizione. Il Giudice, in primo luogo, rilevava l’indeterminatezza e genericità della perizia di parte e del parere pro veritate depositato agli atti dai mutuatari, giungendo a contestarne l’utilità probatoria ed, in secondo luogo, escludeva la natura anatocistica degli interessi applicati nel piano, affermando la piena legittimità del metodo fondato sul cd. “ammortamento alla francese”. Infine escludeva, in ordine agli interessi corrispettivi e moratori, l’usurarietà dei tassi concretamente applicati, rilevando che erroneamente la verifica dell’usurarietà degli interessi moratori era stata dagli attori parametrata al tasso soglia corrispettivo. A tal proposito, il Giudice veneto ricordava il principio, consolidato nella giurisprudenza di merito, volto a colmare il vuoto normativo determinato dalla mancata rilevazione nei decreti ministeriali trimestrali dei tassi medi di mora, secondo cui il tasso di mora si calcola aumentando la mora media rilevata dalla Banca d’Italia di un delta del 2,10%. Per le ragioni suesposte, rigettava la domanda proposta, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite. Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista: USURA: NON ESISTE PARAMETRO DI LEGGE PER I MORATORI ANCORA UNO SBARRAMENTO ALLA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI Sentenza Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola 13-01-2016 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-non-esiste-parametro-di-legge-per-i-moratori.html USURA: MANCA UN DATO NORMATIVO VINCOLANTE PER GLI INTERESSI MORATORI LA BANCA D’ITALIA NON HA MAI RILEVATO TALE PARAMETRO Sentenza Tribunale di Lecce, dott. Paolo Moroni 25-09-2015 n.4550 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-manca-un-dato-normativo-vincolante-per-gli-interessi-moratori.html USURA: TASSO SOGLIA DEI D.M. INUTILIZZABILE PER I MORATORI IL CONFRONTO VA CONDOTTO SOLO SU DATI OMOGENEI Ordinanza Tribunale di Trieste, dott.ssa Giulia Spadaro 23-09-2015 n.695 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-tasso-soglia-dei-d-m-inutilizzabile-per-i-moratori.htmlTesto del provvedimento