USURA BANCARIA: si applica agli interessi moratori ultrasoglia (di mora) convenuti al momento della stipula del contratto

Pubblicato il da Avv. Guendalina Gais - aggiornato il

USURA BANCARIA: si applica agli interessi moratori ultrasoglia (di mora) convenuti al momento della stipula del contratto

La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.

La mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.e.g.m. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto.

Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.

Si applica l’art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l’art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.

Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi – Rel. Tatangelo, con l’ordinanza n. 9227 del 22 marzo 2022.

Con tale decisione è stata ribadita la piena adesione ai principi espressi con la precedente decisione assunta dalla Corte a sezioni unite n.19957/2020.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:

USURA: l’attesissima pronuncia delle Sezioni Unite sugli interessi moratori. Passa la linea del confronto di dati “omogenei”

Tasso soglia “di mora” ed autonoma verifica. Sempre dovuti gli interessi corrispettivi “leciti”

Sentenza | Corte di Cassazione, SS. UU. Civ., Pres. Mammone – Rel. Cirillo | 18.09.2020 | n.19597

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/lattesissima-pronuncia-delle-sezioni-unite-sullusurarieta-degli-interessi-moratori

MUTUO: non è possibile il cumulo tra interessi moratori e corrispettivi per determinare il superamento del tasso soglia

Il piano di ammortamento alla francese non determina anatocismo

Sentenza | Corte di Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. De Biase | 24.03.2022 | n.388

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-non-e-possibile-il-cumulo-tra-interessi-moratori-e-corrispettivi-per-determinare-il-superamento-del-tasso-soglia

USURA MUTUO: errata la sommatoria tra tasso corrispettivo e moratorio con comparazione del tasso di mora ai TEGM

La verifica del superamento del tasso soglia deve postulare l’omogeneità dei criteri di rilevazione di entrambi i tassi

Sentenza | Tribunale di Bergamo, Giudice Laura Giraldi | 15.04.2021 | n.654

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-mutuo-errata-la-sommatoria-tra-tasso-corrispettivo-e-moratorio-con-comparazione-del-tasso-di-mora-ai-tegm

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