USURA BANCARIA: natura sostitutiva e non additiva del tasso di mora
Pubblicato il da Avv. Valentina Panico
Testo massima
In materia di usura bancaria, salvo pattuizioni contrarie, gli interessi di mora si applicano in sostituzione dei corrispettivi.È priva di pregio la deduzione di usurarietà di un contratto di mutuo fondata sulla somma aritmetica di interessi di mora ed interessi corrispettivi. Dalla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/13, infatti, non può desumersi il principio secondo cui interessi moratori e corrispettivi vadano sempre sommati tra di loro, al fine di verificare il superamento della soglia dell’usura. Così si è espresso il Tribunale di Napoli, con la sentenza n.5949 del 18 aprile 2014, decidendo sull’opposizione proposta da un mutuatario avverso il decreto ingiuntivo con il quale la Banca aveva domandato il pagamento delle rate scadute. Richiesta principale dell’opponente, la decurtazione dalla somma ingiunta dell’importo dovuto a titolo di interessi, in quanto usurari, per effetto della prospettata applicazione di un tasso globale del 15,50%, ottenuto dalla somma aritmetica del tasso corrispettivo (6,75%) e del tasso di mora (8,75%), effettuata sulla scorta di un’equivoca interpretazione della nota sentenza n.350/2013 della Corte di Cassazione. Decidendo ai sensi dell’art.281sexies cpc, il Giudice napoletano ha respinto tale assunto, soffermandosi preliminarmente sulla mancata dimostrazione del fatto che la Banca avesse applicato gli interessi di mora sull’intera rata, comprensiva della sorta capitale e degli interessi corrispettivi, circostanza non emergente, peraltro, neanche dal corpo delle pattuizioni, dalle quali è risultata chiaramente la natura sostitutiva degli interessi moratori rispetto a quelli corrispettivi. Nel caso di specie, ad ogni buon conto, nella fase monitoria l’istituto di credito aveva espressamente rinunciato agli interessi di mora per il periodo successivo alla risoluzione contrattuale. Nel rigettare l’opposizione, il Tribunale ha precisato che non può essere condivisa l’affermazione per la quale, al fine di valutare l’usurarietà oggettiva di un mutuo, debba raffrontarsi al tasso soglia individuato ratione temporis il valore ottenuto dalla sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora (come pattuiti). Non è questo, infatti, il principio desumibile dalla sentenza n.350/2013 della Corte di Cassazione, su cui parte opponente aveva fondato in massima parte le proprie doglianze. Invero afferma il Giudice – in tale sentenza, la S.C. ha chiarito che “ai fini dell’applicazione dell’art.644 c.p., e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori“, senza, peraltro, affatto affermare che la verifica dell’usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi. Trattasi di una deduzione ben nota ai lettori di questa rivista, sulla quale sono state pubblicate una serie di pronunce di merito che hanno contribuito a chiarire l’esatta portata del dictum degli Ermellini, equivocato da molti all’indomani della pubblicazione della detta pronuncia, con la conseguente proposizione di un elevato numero di giudizi nei confronti degli istituti di credito, con esiti spesso assai gravosi per i mutuatari, condannati alle spese di lite come nel caso di specie per la palese infondatezza delle tesi sostenute. Per l’approfondimento di tali questioni si veda “IL PUNTO SULL’USURA RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE” . Tornando alla pronuncia in esame, il Giudice partenopeo, rigettando integralmente l’opposizione e confermando l’ingiunzione in favore della banca, ha ben chiarito che, quando il contratto di mutuo preveda una maggiorazione a titolo di mora, ad essere dovuto in caso di inadempimento sarà unicamente l’interesse moratorio (calcolato, appunto, applicando la detta maggiorazione percentuale sul tasso corrispettivo), evidentemente sostitutivo e non additivo rispetto al tasso corrispettivo. Da tale affermazione, in conclusione, può desumersi un principio di ordine generale: l’asserita possibilità di sommare i due valori percentuali (interesse corrispettivo ed interesse moratorio) potrebbe avere pregio solo ed esclusivamente quando sia il contratto stesso a prevederla, ovvero quando il mutuatario fornisca in giudizio la prova della contemporanea ed additiva applicazione di entrambi i tassi dal momento dell’inadempimento.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento