TRUFFE INFORMATICHE-PHISHING: nessun risarcimento al cliente che consegna i codici personali chiesti con mail fraudolenta

Pubblicato il da Avv. Brunella Caniglia

TRUFFE INFORMATICHE-PHISHING: nessun risarcimento al cliente che consegna i codici personali chiesti con mail fraudolenta

E’ legittimo il mancato riconoscimento della domanda risarcitoria avanzata dal correntista nei confronti della propria banca, qualora venga accertato l’imprudente e negligente comportamento dei danneggiati, consistito – come nel caso di specie – nell’aver digitato i propri codici personali di accesso al servizio di home banking richiestigli attraverso una e-mail fraudolenta, così consentendo all’ignoto truffatore di successivamente utilizzarli, per effettuare una disposizione di bonifico dal conto.

Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Chiara- Rel. Vannucci, con l’ordinanza n.7214 del 13 marzo 2023.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista

HOME BANKING – TRUFFA: IL CLIENTE NEGLIGENTE NON HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DA PARTE DELLA BANCA

IL SOLO DISCONOSCIMENTO DELLE OPERAZIONI FRAUDOLENTE NON GIUSTIFICA LE RICHIESTE RESTITUTORIE

Ordinanza | Tribunale di Parma, Giudice Giacomo Cicciò | 26.04.2022 |

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/home-banking-truffa-il-cliente-negligente-non-ha-diritto-al-risarcimento-da-parte-della-banca

HOME BANKING: IL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO È RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI DISPOSTE DA TERZI

LA POSSIBILITÀ DELLA SOTTRAZIONE DEI CODICI DEL CORRENTISTA, ATTRAVERSO TECNICHE FRAUDOLENTE, RIENTRA NELL’AREA DEL RISCHIO DI IMPRESA

Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. De Marzo | 03.02.2017 | n.2950

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/home-banking-il-prestatore-di-servizi-di-pagamento-e-responsabile-delle-operazioni-disposte-da-terzi

CONTRATTI BANCARIO HOME BANKING: L’OBBLIGO DI CONTROLLO IN CAPO ALLA BANCA RESPONSABILITA’

IN CASO DI UTILIZZO DEL SISTEMA HOME BANKING GRAVA SULL’ISTITUTO DI CREDITO IN QUALITÀ DI MANDATARIO L’ONERE DI IMPIEGARE SERVIZI E STRUMENTI IDONEI A GARANTIRE LA SICUREZZA DEL SERVIZIO

Sentenza | Tribunale Verona | 02.10.2012

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratti-bancari-home-banking-obbligo-di-controllo-in-capo-alla-banca-responsabilita

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