TRUFFA INFORMATICA: la banca non deve risarcire il cliente che accetta il rimborso parziale

Pubblicato il da Avv. Lucia Cocozza - aggiornato il

TRUFFA INFORMATICA: la banca non deve risarcire il cliente che accetta il rimborso parziale

In caso di “truffa informatica”, il reclamo presentato dall’utente e la conseguente offerta di rimborso (anche parziale) da parte dell’intermediario, se accettata, vale a tacitare ogni eventuale ulteriore pretesa da parte del reclamante.

Questo il principio espresso dall’Arbitrato Bancario Finanziazio, Pres. Lapertosa – Rel. Santarelli, con la decisione n. 8925 del 7 giugno 2022.

Nel caso di specie, un cliente ricorreva all’ABF chiedendo il rimborso il rimborso di € 700,00 quale importo parziale di un’operazione fraudolenta effettuata a suo danno nel novembre 2021.

Nello specifico, il ricorrente deduceva di aver ricevuto in data 11.11.2021 un SMS apparentemente riconducibile all’intermediario, seguito da una telefonata da parte di un soggetto che si qualificava come operatore dell’intermediario in seguito alla quale, dopo un mese, veniva bloccato il conto corrente a causa di una rata non pagata relativa alla carta di credito a lui intestata.

Il correntista chiedeva presso la filiale della banca spiegazioni in merito all’accaduto e scopriva che il blocco era dovuto ad un’operazione fraudolenta dell’importo di € 935,55, eseguita il mese precedente.

Veniva proposto reclamo cui seguiva l’offerta dell’intermediario ha offerto un rimborso onnicomprensivo di € 400,00, accettato ma non ritenuto sufficiente.

Il truffato proponeva ricorso all’ABF per ottenere la maggior somma e l’intermediario evidenziava come parte ricorrente avesse accettato il rimborso di € 400,00, a tacitazione di ogni ulteriore pretesa, rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

Il Collegio rigettava il ricorso ritenendo che con l’accettazione della somma e le rinunce ivi manifestate, la questione risultasse già stata definita tra le parti senza margini per accertamenti di sorta.

Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in Rivista:

AZIONE DI RIVENDICA-TRUFFA INFORMATICA: LA MERA “TITOLARITÀ FORMALE” DI UN CONTO CORRENTE NON PUÒ, DA SOLA, COSTITUIRE CIRCOSTANZA DECISIVA IN ORDINE ALLA PROPRIETÀ

OCCORRE VALUTARE IN CONCRETO, CASO PER CASO, SE SUSSISTA DISGIUNZIONE FRA INTESTAZIONE NOMINALE DEL CONTO E REALE APPARTENENZA DELLE SOMME DEPOSITATE

Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Travaglino – Rel. Fiecconi | 19.09.2019 | n.23330

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/azione-rivendica-truffa-informatica-la-mera-titolarita-formale-un-conto-corrente-non-puo-sola-costituire-circostanza-decisiva-ordine-alla-proprieta

BONIFICO BANCARIO-FRODE INFORMATICA: SOLO SE LE ANOMALIE SONO RILEVABILI “ICTU OCULI” È RESPONSABILE L’ISTITUTO DI CREDITO

LA BANCA NON È RESPONSABILE PER OMESSA ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA REGOLARITÀ DEGLI INCARICHI RICEVUTI DAL CORRENTISTA

Sentenza | Tribunale di Verona, Giudice Camilla Fin | 17.09.2019 | n.1974

https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/bonifico-bancario-frode-informatica-solo-se-le-anomalie-sono-rilevabili-ictu-oculi-e-responsabile-listituto-di-credito

 

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